Sentenza — n. 20301/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto Alessandro Della Grotta, giudicato con citazione diretta a giudizio per il reato di evasionedescritto nella imputazione, perché lo ha ritenuto insussistente il reato per la mancanza della prova dell’effettiva esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non avendo il Pubblico ministero prodotto agli atti del processo il verbale di esecuzione della misura cautelareviolata da Della Grotta.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20301/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso─ correttamente proposto dal Procuratore della Repubblica ex art. 608, comma 2, cod. proc pen., contro una sentenza di proscioglimento che non può appellare in base all’art. 593, comma2, cod. proc pen. ─ è fondato . Infatti, dall’ordinanza prodotta dal Pubblico ministero all’ udienza del 24/09/2024, risulta c he il 31/08/2024 il Giudice, nell’ambito di un giudizio direttissimo, nelconvalidarel’arresto in flagranza d i Alessandro Della Grotta ─ perché evaso dal luogo incui doveva stare agli arresti domiciliari ─ gli ha contestualmente applicato la misura degli arresti domiciliari, leggendo il provvedimento a Della Grotta, che era presente all’udienza.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza del 03/12/2024 del Tribunale di Torre annunziata emessa nei confronti di Della Grotta Alessandro,nato a Torre Annunziata il 25/07/1968; isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta delSostituto Procuratore Simone Perelli che ha concluso chiedendodi annullare con rinvio la senza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto Alessandro Della Grotta, giudicato con citazione diretta a giudizio per il reato di evasionedescritto nella imputazione, perché lo ha ritenuto insussistente il reato per la mancanza della prova dell’effettiva esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non avendo il Pubblico ministero prodotto agli atti del processo il verbale di esecuzione della misura cautelareviolata da Della Grotta.
2. Nel ricorso presentato dal Procuratore del la R epubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata si chiede l’ annullamento della sentenza per vizio della motivazione, assumendo che il Tribunale ha ignorato le prove esistenti nel fascicolo processuale, perché, diversamenteda quanto ritenutodal Tribunale, dalla lettura dello svolgimento del processo risulta che all’udienza dibattimentale del 24 settembre 2024 il Pubblico ministero produsse sia il verbale d ell’ udienza di convalida dell’arrestoche l’ordinanza di convalida che fu letta all’arrestato con la contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso─ correttamente proposto dal Procuratore della Repubblica ex art. 608, comma 2, cod. proc pen., contro una sentenza di proscioglimento che non può appellare in base all’art. 593, comma2, cod. proc pen. ─ è fondato . Infatti, dall’ordinanza prodotta dal Pubblico ministero all’ udienza del 24/09/2024, risulta c he il 31/08/2024 il Giudice, nell’ambito di un giudizio direttissimo, nelconvalidarel’arresto in flagranza d i Alessandro Della Grotta ─ perché evaso dal luogo incui doveva stare agli arresti domiciliari ─ gli ha contestualmente applicato la misura degli arresti domiciliari, leggendo il provvedimento a Della Grotta, che era presente all’udienza.
Pertanto, poiché Della Grotta era già sottoposto agli arresti domiciliari (dai quali era evaso),non era necessario notificargli un secondo verbale d’esecuzione della nuova misura cautelare emessa nei suoi confronti e della quale sia egli che il suo difensore erano pienamente consapevoli. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre annunziata, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre annunziata, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 16/04/2025 Il Consiglie