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Sentenza — n. 20253/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20253/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Crotone in data 14 aprile 2022 per il reato di evasione ascrittogli. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che denuncia l'omessa notificazione della citazione in giudizio al difensore nominato con revoca del precedente difensore, nonostante la rituale comunicazione a mezzo PEC in data 27 novembre 2023 della nuova nomina alla Cancelleria della Corte di appello, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si eccepisce che l'omessa notifica risulta dal decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello datato 17 dicembre 2024 che riporta ancora il nominativo del difensore revocato e che la questione sebbene dedotta con memoria scritta inoltrata a mezzo PEC il 27 gennaio 2025 non è stata presa in considerazione dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20253/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di "errores in procedendo", si evince che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita e disposta nei confronti del difensore revocato, sebbene la nomina del nuovo difensore con la contestuale revoca fosse stata ritualmente comunicata alla Cancelleria della Corte di appello a mezzo di PEC in data 27 novembre 2023, ben prima del decreto di citazione a giudizio per l'appello che risultata essere stato emesso in data 17 dicembre 2024 con l'erronea indicazione del difensore revocato.

Parole chiave

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omissione del difensore decreto di non luogo a procedere omissione del ministero pubblico ritiro della querela penale cancellazione dall'albo avvocati ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torromino Salvatore, nato a Crotone il 19/05/1981 avverso la sentenza del 3/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Romano Liotti, difensore di Salvatore Torromino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Crotone in data 14 aprile 2022 per il reato di evasione ascrittogli.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che denuncia l'omessa notificazione della citazione in giudizio al difensore nominato con revoca del precedente difensore, nonostante la rituale comunicazione a mezzo PEC in data 27 novembre 2023 della nuova nomina alla Cancelleria della Corte di appello, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si eccepisce che l'omessa notifica risulta dal decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello datato 17 dicembre 2024 che riporta ancora il nominativo del difensore revocato e che la questione sebbene dedotta con memoria scritta inoltrata a mezzo PEC il 27 gennaio 2025 non è stata presa in considerazione dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di "errores in procedendo", si evince che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita e disposta nei confronti del difensore revocato, sebbene la nomina del nuovo difensore con la contestuale revoca fosse stata ritualmente comunicata alla Cancelleria della Corte di appello a mezzo di PEC in data 27 novembre 2023, ben prima del decreto di citazione a giudizio per l'appello che risultata essere stato emesso in data 17 dicembre 2024 con l'erronea indicazione del difensore revocato.

L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore difensore di fiducia tempestivamente nominato, in quanto attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie, essendosi l'udienza svolta con trattazione scritta in applicazione della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, si deve rilevare che il difensore ha anche documentato di avere dedotto l'omessa citazione, eccependo in sede di conclusioni scritte la dedotta violazione.

Sicchè anche ove si ritenesse che la nullità fosse da qualificare come di ordine generale e non assoluta avendo il difensore avuto comunque contezza del giudizio di appello, in analogia a quanto previsto per il caso in cui il difensore nonostante l'omessa citazione si presenti in udienza (cfr. Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058), la nullità è stata comunque tempestivamente eccepita davanti alla Corte di appello nel primo atto utile e comunque prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. All'accoglimento del primo motivo consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione