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Sentenza — n. 20013/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20013/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanzaimpugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato i l ricorso di Serenella Secchi contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro le ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliariper il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di Secchi si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art . 416 - bis .1 c od. pen. nella forma della agevolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20013/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di Secchi si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art . 416 - bis .1 c od. pen. nella forma della agevolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2.

Parole chiave

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domicilio all'estero abitazione familiare tolleranza del soggiorno carcerazione preventiva eccessiva motivo della detenzione sequestrabilità
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Testo completo

5 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Secchi Serenella, nataa Lamezia Terme il 18/07/979 avverso la ordinanzadel 0 3 /12 /20 2 4 del Tribunale della libertà di Catanzaro ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lettala requisitoria del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanzaimpugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato i l ricorso di Serenella Secchi contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro le ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliariper il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di Secchi si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art . 416 - bis .1 c od. pen. nella forma della agevolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2.

Con il secondo motivo si segnala la illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, evidenziando che i fatti per iquali si procede nei confronti della ricorrente risalgono a due anni fa e che la sua condotta è stata occasionale e connessa alle attività illecite del marito Marcello Pulici, è incensurata e lavora, sicché, comunque, le esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate con misure meno restrittive della libertà personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamenteinfondati. Per quanto riguarda la sussistenza del le esigenze cautelari e la scelta del la misura adeguataal caso (oggetti del secondo motivo di ricorso) , deve rilevarsi che il Tribunale non si è limitato a applicare la presunzione legislativa in materia cautelarepos ta dall’art . 275, comma 3, cod. pr oc. pen. , ma ha specificamente valutato che condotta ascritta a Secchi non è risalente nel tempo , essendo collocatatemporalmente nel 2022, e che la ricorrente l’ha attuata con scaltrezza inserendosi in una fitta rete di contatticriminali da lei gestiti con autonomia(anche nel riscuotere i crediti derivantidalle cessione della droga ), così manifestando una pervicacia nel delinquereche fonda─ anche a prescindere dalla presunzione posta dalla legge ─ le esigenze cautelari e la necessità di una misura idonea a interrompere i suoi legami con gli ambienti criminali (p 10).

Ne deriva che manca un interesse concreto e attuale della ricorrente a contestare la sussistenza (oggetto del primo motivi di ricorso) dell’aggravante ex art. 416 -bis.1 cod. pen. nella forma della agevolazione della associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. Pertanto. Il ricorso risulta inammissibile e da questo esito deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il02/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Ercole Aprile