Ordinanza — n. 19644/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl procedimento a carico di Bonsignore Giuseppe, nato a Messina l’1/6/1957 avverso la sentenzadel 28/11/2023 emess a dal la Corte di cassazione visti gli atti, l’ordinanza impugnatae il ricors o ; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generaleFrancesca Ceroni, che ha chiesto di procedere alla correzione dell’errore materiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19644/2025 — snpen · Corte di Cassazione: l procedimento a carico di Bonsignore Giuseppe, nato a Messina l’1/6/1957 avverso la sentenzadel 28/11/2023 emess a dal la Corte di cassazione visti gli atti, l’ordinanza impugnatae il ricors o ; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generaleFrancesca Ceroni, che ha chiesto di procedere alla correzione dell’errore materiale.
Testo completo
l procedimento a carico di Bonsignore Giuseppe, nato a Messina l’1/6/1957 avverso la sentenzadel 28/11/2023 emess a dal la Corte di cassazione visti gli atti, l’ordinanza impugnatae il ricors o ; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generaleFrancesca Ceroni, che ha chiesto di procedere alla correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che questa Corte, con sentenza n. 51228 del 28/11/2023, ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, con il quale si censurava l’omessa disposizione della confisca obbligatoria ex art. 322- ter; rilevato che nel dispositivo della predetta sentenza veniva disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza disponendo la confisca del profitto del reato; rilevato che il Tribunale di Messina, sollecitato dalla richiesta formulata dalla cancelleria, ha ritenuto di trasmettere gli atti a questa Corte ritenendo la necessità di provvedere alla correzione dell’errore materialerelativamente alla sentenza n. 51228 del 28/11/2023 nella parte in cui, in dispositivo, non si specifica che l’annullamentosenza rinvio è limitato alla sola omessa pronuncia della confisca; rilevato che questa Corte si è pronunciata esclusivamente sull’omessa confisca e, quindi, l’annullamento senza rinvio – come specificato sia in motivazione che in dispositivo –attiene esclusivamente a tale aspetto, sicchè non sussistono dubbi di sorta circa l’oggetto della decisione; ritenuto, pertanto, che disporsi la correzione dell’errore materiale, specificando che l’annullamento concerne esclusivamente l’omessa pronuncia sulla confisca, sulla quale si è provveduto con la sentenza impugnata;
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n.51228 del 28/11/2023di questa Corte di cassazione, disponendo che dopo le parole “sentenza impugnata” si aggiunga “limitatamente all’omessa confisca del profitto del reato che dispone ” eliminando la dicitura “dispone la confisca del profitto del reato”. Così deciso il 17 aprile2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Ercole Aprile