Sentenza — n. 19622/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza imp ugnata , la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Ernesto De Carlo per il reato ex artt. 1110, 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., descrittonella imputazione, con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426-bis, comma 1, cod. pen. (con conseguente elisione della aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di De Carlo si chiede l’annullamento della sentenza. Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio d ella motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso ex art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che la consapevolezza da pa rte di De Carlo della caratura criminale del coimputato Yuseff Aboumouslim non basta a configurare una esteriorizzazione del metodo mafioso recepita dal soggetto passivo(Fusco) della estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19622/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 25 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Carlo Ernesto,nato il 15 / 04 /1 985 a Napoli , avverso la sentenza del23/09/2024 della Corte di appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lettala requisitoria del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso delricorso.
Parole chiave
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25 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Carlo Ernesto,nato il 15 / 04 /1 985 a Napoli , avverso la sentenza del23/09/2024 della Corte di appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lettala requisitoria del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso delricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza imp ugnata , la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Ernesto De Carlo per il reato ex artt. 1110, 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., descrittonella imputazione, con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426-bis, comma 1, cod. pen. (con conseguente elisione della aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di De Carlo si chiede l’annullamento della sentenza. Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio d ella motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso ex art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che la consapevolezza da pa rte di De Carlo della caratura criminale del coimputato Yuseff Aboumouslim non basta a configurare una esteriorizzazione del metodo mafioso recepita dal soggetto passivo(Fusco) della estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata. La Corte di appello ha fondato il riconoscimento della aggravante sulla consapevolezza di De Carlo del ruolo del coimputato Aboumouslim nel la associazione criminale camorristica , sicché averne chiesto l’intervento , ha denotatola volontà di utilizzare i metodi tipici della associazione per delinquere di stampo mafioso per ottenere il denaro di cui era creditore. Al riguardo, la sentenza richiama i contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge il timore da parte del debitore Fusco, che ben conosceva la caratura criminale del camorrista Aboumouslim, tanto persino da non credere, inizialmente, che questi potesse intervenire in favore di De Carlo (p.21).Inoltre, dalla sentenza di primo grado risulta che Aboumouslim effettivamente intervenne picchiando (sferrandogli un calcio ) il debitore (p. 19-20).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il02/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Ercole Aprile