Sentenza — n. 19465/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di Sava Dan per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso con un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Sanremo (Vito Leone) consegnava, e/o prometteva al suddetto agente importi di denaro per il recapito di telefoni cellulari che poi rivendeva ad altri detenuti (capo D). Confermava inoltre la condanna di Sava Dan per resistenza pubblico ufficiale (artt. 337, 61, n. 2, cod. pen.) perché, fine di occultare il reato sub capo D), usava violenza, consistita in spintoni nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria, per opporsi allo stesso che era intento a recuperare un telefono cellulare da lui illecitamente detenuto presso la cella (capo E).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19465/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha presentato ricorso Sava Dan, articolando un unico motivo in cui lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Nell'atto di appello si richiamava il particolare contesto in cui si sono verificati i fatti e la scarsa entità delle conseguenze dell'azione criminosa, nonché l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Genova, nel sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, osservava che il ruolo del Dan nel rapporto corruttivo «era da ricostruirsi a traino di ben più strutturati rapporti e, conseguentemente, in termini di minore gravità». Ma la Corte ha omesso di motivare sul punto.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dan Sava, nato il 22/04/1980 in Romania Gjonaj Fran, nato il 21/02/1960 in Albania Gjonaj Xhani, nato il 26/05/1988 in Albania avverso la sentenza del 12/11/2024 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di Sava Dan per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso con un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Sanremo (Vito Leone) consegnava, e/o prometteva al suddetto agente importi di denaro per il recapito di telefoni cellulari che poi rivendeva ad altri detenuti (capo D). Confermava inoltre la condanna di Sava Dan per resistenza pubblico ufficiale (artt. 337, 61, n. 2, cod. pen.) perché, fine di occultare il reato sub capo D), usava violenza, consistita in spintoni nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria, per opporsi allo stesso che era intento a recuperare un telefono cellulare da lui illecitamente detenuto presso la cella (capo E).
Confermava la condanna di Fran Gjonaj e Xhani Gjonaj per corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) perché, in concorso tra loro e con l'agente Vito Leone, ripetutamente consegnavano al predetto agente cocaina - di fatto scontandone il corrispettivo al debito che questi aveva per pregressi acquisti di sostanze stupefacenti, dallo stesso Fran Gjonaj- e/o denaro e /o gli promettevano denaro per recapitare a Xhani Gjonaj, detenuto presso la medesima casa di reclusione, telefoni cellulari, una sim card e quantitativi di sostanza stupefacente di tipo hashish (capo F).
Confermava la condanna di Fran Gjonaj per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80 lett.
g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni illecitamente deteneva a fini di spaccio quantitativi di cocaina di cui si approvvigionava a Milano; cedeva dietro corrispettivo in denaro a Vito Leone quantitativi di cocaina nonché gli consegnava, in almeno due o tre occasioni, quantitativi di hashish da recapitare all'interno del carcere al figlio Xhani Gjonaj ivi detenuto (capo G). Confermava la condanna di Xhani Gjonaj per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, 80, lett g), d.P.R. n. 309 del 1990 cìt. perché, essendo detenuto presso la suddetta casa di reclusione, in almeno due occasioni cedeva ad altri detenuti quantitativi di hashish fornitigli dal padre e consegnatigli dall'agente di polizia penitenziaria Vito Leone (capo H).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Sava Dan, articolando un unico motivo in cui lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Nell'atto di appello si richiamava il particolare contesto in cui si sono verificati i fatti e la scarsa entità delle conseguenze dell'azione criminosa, nonché l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Genova, nel sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, osservava che il ruolo del Dan nel rapporto corruttivo «era da ricostruirsi a traino di ben più strutturati rapporti e, conseguentemente, in termini di minore gravità». Ma la Corte ha omesso di motivare sul punto.
3. Presentano ricorso anche Fran Gjonaj e Xhani Gjonaj i quali deducono, nell'unico motivo di ricorso presentato, vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo F). Dalle conversazioni confluite nel materiale probatorio erano emerse le costanti richieste di pagamento avanzate dal Gjonaj nei confronti di Leone che era sempre in ritardo con i pagamenti, e dunque la prova delle plurime cessioni; non quella della corruzione. In particolare, in una conversazione del 26 luglio 2019, Leone, raccomandandosi con Xhani di non trattenersi per troppo tempo sotto le telecamere insieme a lui, gli promette che pagherà il padre con la tredicesima e cercherà di versargli C 1.500, atteggiamento incompatibile con il ruolo ascritto all'imputato dalle sentenze. Né dalle suddette conversazioni emergono condotte identificabili in una dazione di denaro ovvero in una volontà di concedere a Leone sconti e quindi vantaggi a fronte dell'introduzione, da parte sua, nell'istituto penitenziario di sostanze stupefacenti.
3. Hanno presentato conclusioni scritte Fran Gjonaj e Xhani Gjonaj, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, relativi alla condanna degli imputati per una vicenda di corruzione di un agente di polizia penitenziaria, mirata ad introdurre in carcere droga e cellulari a beneficio di due detenuti (padre e figlio), sono inammissibili.
2. Inammissibile è il motivo unico di cui consta il ricorso di Sava Dan. Infatti, è vero che la Corte d'appello si limita ad affermare che nessuna censura merita la dosimetria della pena, facendo riferimento alla disapplicazione della contestata recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei reati e la totale assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria.oò)\ Dal canto suo, però, il motivo di ricorso, formulato, già in appello nei termini, pressocché testuali, replicati nel "ritenuto in fatto", è chiaramente aspecifico, non indicando elementi a cui ancorare il riconoscimento della circostanza attenuante richiesta.
3. Del pari inammissibili sono i ricorsi di Fran Gjonaj e Xhani Gjonaj, i quali deducono l'erronea qualificazione del fatto, da cui non si evincerebbero gli elementi costitutivi della corruzione, considerato che il corrotto non soltanto non avrebbe ricevuto utilità economiche, ma, al contrario, sarebbe stato pressantemente richiesto di far fronte ai debiti contratti per gli acquisti di droga presso l'imputato padre, per sé e per altri. In realtà, potendo il prezzo della corruzione consistere, oltre che in denaro, altresì in utilità economicamente valutabili (purché in rapporto di proporzionale corrispettività: tra le altre, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502;
Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562), nel caso di specie, è agevole ravvisare una reciprocità di interesse tra detenuti e agente di polizia penitenziaria, consistente nel fatto che i primi ottenevano il lasciapassare all'ingresso di cose proibite nel carcere e il secondo riceveva - non già danaro, bensì - un sicuro e comodo approvvigionamento di merce "di qualità", con annessa possibilità di dilazionarne i pagamenti.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della