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Sentenza — n. 18976/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18976/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame, proposta da Mauro Pietroletti, amministratore di sostegno della madre deceduta, avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, della somma di denaro di C 18.887,31 per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18976/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Inoltre, proprio in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv.285189). Ciò posto, l'ordinanza impugnata, emessa con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo delle somme di denaro del ricorrente, non risulta affetta da nessuno dei vizi indicati.3.

Parole chiave

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beni sequestrati confisca dei proventi di reato sanzioni pecuniarie causa di sequestro pignoramento di crediti sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA su ricorso proposto da Pietroletti Mauro, nato a Roma il 16/09/1960 avverso l'ordinanza dell' 11/02/2025 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame, proposta da Mauro Pietroletti, amministratore di sostegno della madre deceduta, avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, della somma di denaro di C 18.887,31 per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Mauro Pietroletti deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito il vizio di motivazione per insussistenza del fumus del reato in ragione della non univocità del quadro indiziario limitato, al più, alla somma di C 2.000. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione in ordine al periculum rispetto al quale, anche quando il sequestro preventivo del denaro sia finalizzato alla confisca obbligatoria, il giudice è tenuto ad argomentare sulla sussistenza dei presupposti nei termini indicati dalle Sezioni Unite Ellade.

3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692;

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Inoltre, proprio in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv.285189). Ciò posto, l'ordinanza impugnata, emessa con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo delle somme di denaro del ricorrente, non risulta affetta da nessuno dei vizi indicati.3.

Il primo motivo di ricorso, relativo all'assenza del fumus commissi delicti, è aspecifico. L'ordinanza impugnata ha dato atto come dalle attività investigative risultasse che l'indagato, amministratore di sostegno della madre, avesse utilizzato il denaro depositato sul conto corrente di questa per esigenze estranee agli interessi dell'amministrata e, in gran parte, presso ditte di vendita di pesce all'ingrosso, attività svolta dal Pietroletti. Il provvedimento del Tribunale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato (Sez. 6 n. 10624 del 16/02/2022, B., Rv. 282944).

Alla luce di questi elementi è di tutta evidenza che il confronto del ricorrente con il provvedimento impugnato sia stato meramente apparente perché fondato su argomenti apodittici, privi di riferimento ad alcun atto, e limitandosi a sostenere che le indagini finanziarie fossero inidonee a sostenere l'ipotesi di reato per l'intero ammontare contestato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al requisito del periculum in mora, è generico. Il provvedimento impugnato ha correttamente ed adeguatamente motivato anche in ordine a detto presupposto relativamente al disposto sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, sia con riguardo al pericolo di dispersione del denaro, sia con riguardo al pericolo che le somme sequestrate "se restituite sarebbero senza dubbio reimpiegate appena possibile in attività analoghe o comunque reinvestite e rese irrintracciabili ai fini della confisca", conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Infatti, alle pagg. 2 e 3, si menzionano: la contenuta consistenza del patrimonio dell'indagato passibile di confisca pari a C 1490 trovati sul suo conto corrente; la proprietà di un negozio di 27 metri quadrati, del valore di C 87.750, sul quale risulta iscritta ipoteca per C 200.000 sino ad estinzione del mutuo prevista nell'ottobre 2029; la condotta tenuta in concreto dall'indagato con acquisti importanti di partite di pesce. Tale motivazione è idonea anche con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di ipotesi di confisca eventuale e meramente sostituiva di quella diretta che non richiede un'autonoma e specifica motivazione sul periculum.

Del resto, trattandosi di confisca che può ricadere su beni non individuati, in tutto o in parte, al momento dell'emissione del provvedimento - come nel caso in esame - sarebbe impossibile valutarne il periculum.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos