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Sentenza — n. 18963/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls drug trafficking sentence due to lack of evidence for internal continuation of crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the internal continuation of the crime without remitting the case. The appellant argued that only a single episode occurred, lacking the necessary intent for association, while the prosecution contended for continued liability. The court ruled that the factual reconstruction was equivocal and insufficient to prove two distinct sales, thus invalidating the increased penalty.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: The court must establish with certainty that the contested conduct involved distinct acts to apply internal continuation; equivocal factual reconstruction precludes such aggravation.

Parole chiave

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internal continuation of crime drug trafficking association affectio societatis requirement equivocal factual reconstruction penalty reduction on appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione a tale capo di imputazione.
Art. 627 cod. proc. pen.
Art. 29 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporaneaper la durata di anni cinque.
Art. 32 cod. pen.
Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, va, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale(art. 32 cod. pen.).
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha assolto Agostino Iacovo dal reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R.
artt. 81 cod.pen
Agostino Iacovo ricorre per cassazione e, con un unico motivo, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 81 cod.pen.
art. 81 cod. pen
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen.
art. 29 cod. pen
Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporaneaper la durata di anni cinque.
art. 32 cod. pen
Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, va, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale(art. 32 cod. pen.).
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Iacovo Agostino nato a Cetraro il 24/10/1986 avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Cesare Badolato, che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha assolto Agostino Iacovo dal reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309del 1990) e rideterminato la pena per i l capo 10 (artt. 81 c od. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990) in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando le pene accessorie.

2. Agostino Iacovo ricorre per cassazione e, con un unico motivo, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 81 cod.pen. e 627 cod. proc. pen. e di motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna. Sostiene, infatti,che, come emerge dalla stessa sentenza rescindente, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un unico episodio, ascritto al capo 10), episodio che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente a integrare l’affectio societatis richiesta in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In via subordinata, si deduce anche la mancanza di motivazione in relazione alla individuazione della pena base e all'aumento applicato per la continuazione interna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Rileva, infatti, il Collegio che né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emergono elementi per ritenere con certezza che la condotta contestata al capo 10) si sia manifestata attraverso due distinte cessioni di sostanza stupefacente. La stessa sentenza impugnata, infatti, utilizza il termine “episodio”con riferimento alla condotta in esame, termine che pare potersi riferire ad un unico fatto. Pertanto, considerata anche l’equivocità della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. le pagine 742 e ss.) da cui risulta che il ricorrente si è limitato alla ricezione del denaro nella sola circostanza descritta dai Giudici di merito, deve ritenersi che la Corte territoriale ha illegittimamente ravvisato una continuazione interna alla condotta contestata al capo 10).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione a tale capo di imputazione. Il trattamento sanzionatorio può essere rideterminato in questa sede, previa eliminazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in anno quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporaneaper la durata di anni cinque.

Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, va, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale(art. 32 cod. pen.). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento al capo 10) e ridetermina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e revocando la pena dell'interdizione legale Così deciso il 5 marzo