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Sentenza — n. 18743/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for acquittal on prescription grounds due to implicit evidence of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request for an acquittal based on the statute of limitations. The appellant argued the lower court erred by issuing a non-prosecution order instead of an acquittal, claiming insufficient evidence of guilt. The court ruled that the appellate court's reliance on the victim's detailed testimony implicitly acknowledged the defendant's guilt, making the non-prosecution decision legally sound and the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: When a cause for extinction of the crime exists, the judge may only acquit if innocence is absolutely uncontested; if the court's reasoning implicitly establishes guilt through evidence evaluation, a non-prosecution order is valid and an appeal for acquittal is inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations non-prosecution order acquittal vs extinction implicit evidence of guilt appeal inadmissibility criminal procedure code burden of proof restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Va ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 comma secondo, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 646 cod. pen.
descritto nel capo A) delle imputazioni, ma confermato la sua condanna per il reato ex art. 646 cod.
art. 640 cod. pen
36872 del 17/04/2018 della Second sezione della Corte di cassazione che, avendo rilevato contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 5/04/2017 — che aveva assolto Carmelo Incarbone dal reato ex art. 640 cod. pen.
art. 646 cod. pen
descritto nel capo A) delle imputazioni, ma confermato la sua condanna per il reato ex art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019
Per quel che riguarda le conclusioni della parte civile, la loro evidente distonia rispetto agli andamenti del processo conduce a compensate integralmente fra le parti le spese di parte civile (Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da Incarbone Carmelo, nato il 27/06/1966 a Gela avverso la sentenza dell'11/04/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni presentate dall'Avvocato Paolo Starvaggi, difensore della parte cive costituita Pruiti Roberto, con le quali si chiede di confermare la pena inflitta all'imputato, condannandolo anche al risarcimento dei danni alla parte civile, nonchè alla refusioni delle spese processuali sostenute dalla parte civile come da nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stato emesso a seguito della sentenza n. 36872 del 17/04/2018 della Second sezione della Corte di cassazione che, avendo rilevato contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 5/04/2017 — che aveva assolto Carmelo Incarbone dal reato ex art. 640 cod. pen. descritto nel capo A) delle imputazioni, ma confermato la sua condanna per il reato ex art. 646 cod. pen. descritto nel capo B) — rinviando alla Corte d'appello per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria A conclusione del giudizio di rinvio, nel quale è stata rinnovata l'istruttoria tramite l'escussione della persona offesa, con la sentenza impugnata la Corte appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 646 cod. pen. descritto nel capo B), rilevandone la sopravvenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado.

2. Nello ricorso presentato dal difensore di Incarbone si chiede l'annullamento della sentenza deducendo (con due distinti motivi che possono essere valutati unitariamente) violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata pronunciata, per una erronea valutazione degli elementi di prova, una sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 646 cod. pen. e non, invece, una sentenza di assoluzione. Non sono state impugnate le statuizioni della sentenza relative agli effetti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo si risolva in un constatare ictu ocu/i, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) 2. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel rivalutare la testimonianza resa dalla persona offesa in occasione della rinnovazione dell'istruttoria e nel ritenere il teste attendibile in ragione della dettagliata spiegazione della vicenda, ha implicitamente dato conto della non evidenza dell'innocenza dell'imputato, senza la necessità di applicare i criteri indicati dall'art. 192 cod. proc pen., valevoli per il giudizio in assenza di sopravvenuta prescrizione. Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato.3.

Dalla inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Per quel che riguarda le conclusioni della parte civile, la loro evidente distonia rispetto agli andamenti del processo conduce a compensate integralmente fra le parti le spese di parte civile (Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv. 277508).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delel ammende. Compensa integralmente tra le parti le spese di costituzione di parte