Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of appeal due to missing domicile declaration under transitional law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Fabio Marrone's appeal against the Appellate Court of Aquila's decision to dismiss his appeal in a criminal case. Marrone argued that the Appellate Court applied Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure in an excessively formalistic manner, violating his right of access to justice. The Court ruled that the provision, though abrogated, remained applicable to appeals filed before August 24, 2024, and held that Marrone's failure to explicitly reference a prior domicile declaration rendered the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The transitional application of the domicile declaration requirement to appeals filed before its abrogation allows for inadmissibility if the appeal lacks a specific reference to a prior domicile declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
transitional application domicile declaration inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure right of access to justice procedural formalism abrogated statute contenzioso elettorale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha rilevato che l'appellante ha violato il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non ha depositato, unitamente all'atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., inserito dall'art. 33, comma 1, lett.
Art. 2, comma, lett. o) della legge 9 agosto 2024, n. 114
Questa disposizione è stata medio tempore abrogata dall'art. 2, comma , lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marrone Fabio, nato a Roma il 02/04/1963; avverso l'ordinanza emessa in data 5/12/2024 dalla Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilena Di Nardo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabio Marrone avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale dell'Aquila in data 30 novembre 2023. La Corte di appello ha rilevato che l'appellante ha violato il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non ha depositato, unitamente all'atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

2. L'avvocato Sonia Giallombardo, difensore di fiducia di Marrone, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento Il difensore, con unico motivo, deduce che la Corte di appello ha illegittimamente applicato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto tale disposizione non può essere applicata in senso eccessivamente formalista, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di filtri all'accesso delle impugnazioni, al fine di evitare un eccessivo sacrificio al diritto di impugnare dell'imputato e di privare di effettività il diritto dell'imputato di accesso alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Corte Edu, 12 luglio 2016, Reichman c.

Francia; Corte Edu, 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia; Corte Edu 12 novembre 2002, Bels e altri c. Repubblica Ceca; Corte Edu, 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito). Il giudice, dunque, in ottemperanza al principio di proporzionalità, deve evitare di irrogare sanzioni processuali in assenza di apprezzabili lesioni degli interessi tutelati dal legislatore, per non privare di significato la presunzione di non colpevolezza e travolgere il favor impugnationis. In questa prospettiva interpretativa, l'omessa elezione di domicilio, nel corpo della procura rilasciata al nuovo difensore per la proposizione dell'atto di appello, integrerebbe un mero errore formale, che avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta di integrazione da parte della Corte di appello, senza condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è, peraltro, medio tempore stato anche abrogato dal legislatore e, dunque, la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello non sarebbe più giustificata.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 febbraio 2025, il Procuratore generale, Marilena Di Nardo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il difensore, con unico motivo, deduce che la Corte di appello ha illegittimamente applicato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto questa disposizione non può essere applicata in senso eccessivamente formalista.3. Il motivo è infondato. La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato improcedibile l'atto di appello depositato in data 8 aprile 2024 dall'avvocato Assunta Di Marzo nell'interesse dell'imputato Fabio Marrone avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale dell'Aquila in data 30 novembre 2023, in quanto l'appellante, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non ha depositato, unitamente all'atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., inserito dall'art. 33, comma 1, lett.

d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sanciva, infatti, che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Questa disposizione è stata medio tempore abrogata dall'art. 2, comma , lett.

o) della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni unite hanno, tuttavia, statuito che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, non ancora massimata). Nel caso di specie deve, dunque, trovare applicazione l'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., ancorché medio tempore abrogato, in quanto l'atto di appello è stato depositato in data anteriore al 24 agosto 2024 e, segnatamente, in data 8 aprile 2024. Il ricorso è, dunque, infondato, in quanto l'atto di appello depositato nell'interesse di Marrone contiene la mera indicazione M luogo di residenza dell'imputato, senza alcun riferimento a elezioni o dichiarazioni di domicilio preg resse.

Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces