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Sentenza — n. 17927/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal as generic and lacks new evidence to alter bail conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Balzarini inadmissible, rejecting his claims regarding extradition treaty violations and the extinction of the crime. The court found the arguments generic because they merely repeated defenses already evaluated in the lower court's favorable extradition ruling without presenting new facts. Consequently, the bail conditions were upheld to ensure the suspect's presence for handover, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against bail orders are inadmissible if they are generic repetitions of arguments already decided or fail to allege new, distinct facts capable of modifying the precautionary framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition appeal bail conditions generic appeal new evidence requirement precautionary measures Cassazione inammissibile court costs uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2.1 del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017
Con il primo motivo, violazione dell'art. 2.1.
Art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione in base al diritto italiano e conseguente divieto di estradizione in base al Trattato del 2017, con conseguente riflesso ostativo alla emissione di misura cautelare personale ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 646 cod. pen.
Art. 39 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Balzarini Fabio, nato a Brescia il 15/10/1963 avverso la ordinanza del 29/01/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. Manfredi Bontempelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per ragioni estradizionali di Fabio Balzarini.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 2.1. del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017. La ordinanza, nel richiamare la sentenza del 29.1.2025 non si confronta - come la stessa sentenza richiamata - con le deduzioni difensive riguardanti l'inesistenza della condizione della pena minima per l'estradizione, che il ricorso espone. 2.2. Con il secondo motivo, estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione in base al diritto italiano e conseguente divieto di estradizione in base al Trattato del 2017, con conseguente riflesso ostativo alla emissione di misura cautelare personale ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è, al riguardo, pervenuta la richiamata sentenza del 29.1.2025 circa la sussistenza della ipotesi di cui all'art.646 cod. pen. a far data dal 2019, data di accertamento del debito, posto che nel 2017 vi era già una sentenza di condanna civile liquida, tale da determinare l'altruità delle somme di denaro, anche se in seguito revocata, non essendo stata accertata dalle successive sentenze l'esistenza di alcun comportamento di Balzarini successivo al trasferimento della somma sui suoi conti correnti nel 2016. 2.3.

Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla istanza di rivalutazione del pericolo di fuga, in quanto il richiamo alla ordinanza del 28.11.2024, non individua un giudicato cautelare sul punto, riguardando il diverso tema della autorizzazione del ricorrente ad allontanarsi dal luogo dell'arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e secondo motivo sono generici rispetto alla già emessa sentenza favorevole all'estradizione, sede propria di valutazione degli addotti elementi ostativi.

3. Il terzo motivo è genericamente proposto rispetto alla ritenuta necessità di mantenere la misura degli arresti domiciliari non ristretti con il presidio del braccialetto elettronico al fine di assicurare la consegna, unitamente al rilievo della mancata allegazione di elementi nuovi e diversi tali da modificare il quadro cautelare, considerando che l'osservanza delle prescrizioni collegate alla misura costituisce doveroso adempimento delle imposizioni cautelari a pena del loro aggravamento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle