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Sentenza — n. 17926/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal as generic, citing lack of specific reasoning and treaty compliance analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio Balzarini's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the extradition order violated the Italy-Uruguay treaty due to the crime's minimum penalty and claimed the offense was extinguished by prescription under Italian law. The court rejected these grounds as generic, noting the lower court had already evaluated the relevant factors in a prior favorable decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; courts must evaluate substantive objections regarding treaty compliance and statutory extinction rather than dismissing them as vague references to prior rulings.

Parole chiave

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extradition appeal Italy Uruguay treaty generic appeal grounds crime extinction prescription period Cassazione inadmissibility cautionary measures ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., con quelli non ristretti all'estradando Fabio Balzarini, rigettando l'istanza di revoca della misura.
Art. 2.1 del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod.
Art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Cosicché l'impossibilità di concedere l'estradizione del ricorrente incide sulle condizioni applicative della misura cautelare disposta a fini estradizionali, ostandovi ad essa ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. 2.3.
Art. 3 lett. h) del Trattato di estradizione del 2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Balzarini Fabio, nato a Brescia il 15/10/1963 avverso la ordinanza del 24/01/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. Manfredi Bontempelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., con quelli non ristretti all'estradando Fabio Balzarini, rigettando l'istanza di revoca della misura.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fabio Balzarini deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla decisione del 23 gennaio 2025 favorevole alla estradizione, la cui motivazione non era ancora stata depositata. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 2.1. del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017. Il titolo di reato di cui si discute non consente l'estradizione passiva in base al citato Trattato che impone un limite edittale riguardante il minimo e non il massimo, essendo quello contestato punito nel minimo in dodici mesi, essendo il limite stabilito dal Trattato fissato in almeno due anni.

Cosicché l'impossibilità di concedere l'estradizione del ricorrente incide sulle condizioni applicative della misura cautelare disposta a fini estradizionali, ostandovi ad essa ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione in base al diritto italiano e conseguente divieto di estradizione in base al Trattato del 2017. La fattispecie oggetto di contestazione non è assimilabile alla bancarotta fraudolenta per mancanza dell'elemento costitutivo della dichiarazione di fallimento e, pertanto, l'unica fattispecie alla quale essa è riconducibile è l'appropriazione indebita, estinta per prescrizione, in base al diritto italiano, considerando la commissione del fatto nel 2016, operando la previsione di cui all'art. 3 lett.

h) del Trattato di estradizione del 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è palesemente generico rispetto al rinvio alle precedenti decisioni sulle ragioni della reiezione delle analoghe istanze. 3.11 secondo e terzo motivo sono generici rispetto alla intervenuta decisione favorevole all'estradizione, sede propria di valutazione degli addotti elementi ostativi.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A