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Sentenza — n. 17914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to substantive lack of reasoning and evidentiary contradiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the Procurator's cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of L'Aquila. The prosecutor argued the lower court's acquittal lacked reasoning and contradicted the evidence regarding the defendant's conduct and the victim's vigilance activities. The court ruled that because the appeal contained a substantive challenge to the reasoning and evidence evaluation, it could not be heard directly at the Cassation level and must be remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal containing a substantive challenge to the reasoning or evaluation of evidence must be converted into an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion substantive lack of reasoning evaluation of evidence contradiction between facts procedural conversion to appeal verosimiglianza della persecuzione infrazione privilegiata circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Invero, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vasto ha assolto per non aver commessR il fatto Davide Mattia dai reati di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b)(art.
art. 341-bis cod. pen
pen.) e b)(art. 341-bis cod. pen.) ascrittigli.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834
(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nei confronti di Mattia Davide, nato a Albenga il 14/03/1983 avverso la sentenza del 16/09/2024 del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila; lette le conclusioni del difensore, Avv. Antonella Mancini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vasto ha assolto per non aver commessR il fatto Davide Mattia dai reati di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b)(art. 341-bis cod. pen.) ascrittigli.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo con unico motivo violazione degli artt. 337 e 341-bis cod. pen. Quanto alla assoluzione in ordine al reato sub a) la motivazione è apparente e in violazione dei principi esegetici riguardanti le connotazioni della condotta oppositiva, mancando ogni analisi della condotta documentata in atti, non necessitando la natura autoritativa dell'atto di ufficio. Quanto alla assoluzione dal reato sub b) il dubbio sulla percezione delle offese da parte di altre persone è disancorato dalle prove acquisite dalle quali emerge lo svolgimento, da parte della persona offesa, della sua attività di vigilanza in presenza di agenti della polizia penitenziaria e internati.

3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale e la difesa hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Invero, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).

3. Nella specie, attraverso la nominale violazione di legge penale, il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione e la contraddittorietà tra le ragioni della decisione e le acquisizioni probatorie, involgendo, pertanto, le censure mosse la valutazione probatoria posta a base della sentenza impugnata.

4. Ne consegue la qualificazione dell'atto di ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila.

P.Q.M.

Qualificata l'imputazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aq