Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant directly filed it, violating procedural rules on standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Capomolla inadmissible without formal trial proceedings. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure regarding proper standing and the necessity of exhausting lower court remedies. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused to the Court of Cassazione is inadmissible because it violates the mandatory requirement to first exhaust the ordinary appellate procedure, rendering the legal relationship for review non-existent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capomolla Francesco, nato a Vibo Valentia il 20.04.1983 avverso l'ordinanza del 9/01/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliere Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025 La Consigli