Sentenza — n. 17679/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 17 luglio 2024, che aveva applicato a Renato Boraso, Marco Rossini e Matteo Volpato le misure cautelari personali per una serie di imputazioni. In particolare, a Boraso era stata applicata la misura custodiale carceraria per i reati di cui agli artt. 318, 319 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di assessore alla mobilità del comune di Venezia e di consigliere comunale ed esponente politico di maggioranza del medesimo ente. A Rossetti e Volpato era stata applicata la misura cautelare domiciliare rispettivamente per reato di cui all'art. 353 cod. pen. e per i reati di cui agli artt.319 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 346-bis cod. pen; Sentenza — n. 17679/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I difensori dei ricorrenti hanno depositato prima dell'udienza camerale atto di rinuncia alle impugnazioni proposte. La difesa di Rossini in particolare ha fatto presente che nelle more della trattazione della impugnazione il ricorrente è stato posto in libertà. Risulta inoltre che anche Volpato, da informazioni acquisite dalla Corte, è stato posto in libertà.Quanto al Boraso risulta che il ricorrente, nel frattempo, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare. A fronte di tali emergenze processuali, deve prendersi atto della rinuncia ai ricorsi e comunque della sopravvenuta mancanza di interesse dei ricorrenti alla trattazione delle loro impugnazioni.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Boraso Renato, nato a Mestre il 16/10/1968 2. Volpato Matteo, nato a Venezia il 04/08/1965 3. Rossini Marco, nato a Venezia il 09/01/1965 avverso la ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 17 luglio 2024, che aveva applicato a Renato Boraso, Marco Rossini e Matteo Volpato le misure cautelari personali per una serie di imputazioni. In particolare, a Boraso era stata applicata la misura custodiale carceraria per i reati di cui agli artt. 318, 319 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di assessore alla mobilità del comune di Venezia e di consigliere comunale ed esponente politico di maggioranza del medesimo ente. A Rossetti e Volpato era stata applicata la misura cautelare domiciliare rispettivamente per reato di cui all'art. 353 cod. pen. e per i reati di cui agli artt.319 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di Borsaro. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica delle condotte nel reato di corruzione rispetto alla fattispecie di traffico di influenze illecite. Deduce inoltre vizi cumulativi sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. 2.2. Ricorso Rossini. Il ricorrente attacca la valutazione sia della gravità indiziaria per il reato ex art. 353 cod. pen., sia delle esigenze cautelari e della scelta della misura. 2.3. Ricorso Volpato. Il ricorrente contesta la risposta fornita dal Tribunale in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, con riferimento all'uso del captatore informatico. Deduce inoltre la erronea qualificazione giuridica dei fatti negli artt. 318 /319 cod. pen. anziché nell'art. 346-bis cod. pen. Propone infine, come gli altri ricorrenti, motivi sulla valutazione dei pericoli cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
2. I difensori dei ricorrenti hanno depositato prima dell'udienza camerale atto di rinuncia alle impugnazioni proposte. La difesa di Rossini in particolare ha fatto presente che nelle more della trattazione della impugnazione il ricorrente è stato posto in libertà. Risulta inoltre che anche Volpato, da informazioni acquisite dalla Corte, è stato posto in libertà.Quanto al Boraso risulta che il ricorrente, nel frattempo, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare. A fronte di tali emergenze processuali, deve prendersi atto della rinuncia ai ricorsi e comunque della sopravvenuta mancanza di interesse dei ricorrenti alla trattazione delle loro impugnazioni.
3. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Alla inammissibilità dei ricorsi, anche se vi è stata rinunzia, non conseguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. per le ragioni sottese alla rinunzia stessa.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta caren