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Sentenza — n. 17501/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17501/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, con il quale è stata rigetta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giacomo Olivieri, applicatagli per i delitti di cui agli artt. 110, 416-ter e 81, 629 cod. pen., per avere sostenuto la propria campagna elettorale e quella della di lui moglie per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 facendo ricorso all’appoggio delle associazioni mafiose egemoni sul territorio interessato promettendo in cambio denaro ed altre utilità, nonché per una CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17501/2025 Roma, lì, 08/05/2025 tentata estorsione del luglio 2019 ai danni di un dipendente di una società di recupero crediti.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 17501/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, ha ribadito le argomentazioni del G.u.p. circa l’irrilevanza del decorso del tempo atteso che, anche dopo i fatti per cui si procede (risalenti al 2019), Olivieri ha posto in essere altre condotte fino al 23 febbraio 2024 (tre giorni prima dell’esecuzione della misura), sintomatiche della perduranza dei legami criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione e non consentono di dare rilevo al tempo decorso dai fatti.

Parole chiave

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prigioniero politico attività politiche svolte in esilio corruzione elettorale domicilio eletto cauzione elettorale comunicazione politica

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P.
art. 415-bis cod. proc. pen
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 448/2025 Emilia Anna Giordano CC – 03/04/2025 Ersilia Calvanese R.G.N. 6579/2025 Riccardo Amoroso - Relatore - Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Olivieri Giacomo, nato a Bari il 03/08/1961 avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, con il quale è stata rigetta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giacomo Olivieri, applicatagli per i delitti di cui agli artt. 110, 416-ter e 81, 629 cod. pen., per avere sostenuto la propria campagna elettorale e quella della di lui moglie per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 facendo ricorso all’appoggio delle associazioni mafiose egemoni sul territorio interessato promettendo in cambio denaro ed altre utilità, nonché per una CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17501/2025 Roma, lì, 08/05/2025 tentata estorsione del luglio 2019 ai danni di un dipendente di una società di recupero crediti.

Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, ha ribadito le argomentazioni del G.u.p. circa l’irrilevanza del decorso del tempo atteso che, anche dopo i fatti per cui si procede (risalenti al 2019), Olivieri ha posto in essere altre condotte fino al 23 febbraio 2024 (tre giorni prima dell’esecuzione della misura), sintomatiche della perduranza dei legami criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione e non consentono di dare rilevo al tempo decorso dai fatti.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del fattore “tempo” nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare e dell’improprio riferimento a pendenze processuali per reati che si collocano in epoca addirittura anteriore ai fatti per cui si procede, e per la valorizzazione di nuovi elementi non considerati nell’ordinanza genetica per fatti sopravvenuti non ancora contestati neppure in sede di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Si censura, infine, la presunzione di violazione delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari con l’uso del telefono sulla base di mere congetture che poggiano solo su pregiudizi moralistici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 28 marzo 2025 è stata disposta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell’udienza. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo si osserva che poiché il ricorso era volto a censurare solo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, l’applicazione della misura richiesta comporta il venire meno dell’interesse alla decisione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccardo Amoroso Ercole Aprile