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Sentenza — n. 17500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to erroneous notification to an attorney with identical name but different tax code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the president's order for the September 2024 hearing was erroneously notified to an attorney sharing the same name but possessing a different tax code. The appellant argued this procedural error rendered the appeal judgment null under Articles 178 and 179 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such a notification error constitutes an absolute and insanable nullity affecting the hearing and subsequent acts, necessitating the annulment of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.: Erroneous notification of a judicial order to an attorney with an identical name but different tax code constitutes an absolute and insanable nullity of the hearing and subsequent acts.

Parole chiave

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erroneous notification identical name attorney different tax code absolute nullity Code of Criminal Procedure annulment without remittal procedural defect risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gabrielli Eloder, nato a Cattolica il 06/09/1996 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha conclusoper l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 2 marzo 2023, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 23 febbraio 2021 per i reati ascrittigli di rapina, tentata estorsione aggravata e lesioni personali. In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la predetta sentenza per l’omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello, per essere stata eseguita la notificazione ad un avvocato omonimo (Andrea Guidi del Foro di Pesaro anziché ad Andrea Guidi del Foro di Rimini).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che denuncia il medesimo vizio processuale, rappresentando che dopo la regolare citazione a giudizio per l’udienza del 17 maggio 2024, il giudizio non veniva trattato per la dichiarazione di astensione di due giudici del collegio ed il successivo provvedimento di rinvio emesso dal Presidente della Corte per l’udienza del 17 settembre 2024 veniva per errore notificato ad altro avvocato omonimo sempre del Foro di Rimini, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall’esame degli atti si evince che il provvedimento presidenziale che ha fissato l’udienza del 17 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio di appello è stato notificato per errore ad un avvocato omonimo dell’avvocato difensore. Più precisamente, come si evince dall’indicazione del codice fiscale, la notificazione tramite PEC è stata eseguita all’avv. Andrea Guidi, con codice fiscale GDUNDR93S21H294 anziché all’avv. Andrea Guidi, titolare della difesa, avente il diverso codice fiscale GDUNDR78P19H294V.

L’omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appel