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Sentenza — n. 17007/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17007/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17007/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l'estradizione del cittadino marocchino Omar Hanine alle autorità del Regno del Marocco, che procedono nei suoi confronti per il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 403 cod. pen. marocchino, in ordine al quale è stato condannato in appello alla pena di dieci anni di reclusione dopo esserne stato assolto all'esito del primo grado di giudizio.

Regesto Legislator

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art. 403 cod. pen, art. 705 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17007/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 403 cod. pen. marocchino, in ordine al quale è stato condannato in appello alla pena di dieci anni di reclusione dopo esserne stato assolto all'esito del primo grado di giudizio.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione persecuzione dei Tamil pericolo di tortura omicidio intenzionale estradizione inchiesta penale per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 403 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l'estradizione del cittadino marocchino Omar Hanine alle autorità del Regno del Marocco, che procedono nei suoi confronti per il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 403 cod. pen.
art. 705 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello estradando, che formula un unico motivo di censura con cui deduce la violazione dell'art. 705 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hanine Omar, n. Bni Yakhlef (Marocco) 01/01/1979 avverso la sentenza n. 50005/25 della Corte di appello di Torino del 28/01/2025 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. Basilio Foti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l'estradizione del cittadino marocchino Omar Hanine alle autorità del Regno del Marocco, che procedono nei suoi confronti per il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 403 cod. pen. marocchino, in ordine al quale è stato condannato in appello alla pena di dieci anni di reclusione dopo esserne stato assolto all'esito del primo grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello estradando, che formula un unico motivo di censura con cui deduce la violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. in rapporto all'art. 3 della Conv. EDU nonché dell'art. 32 della Convenzione di estradizione tra Italia e Marocco, ratificata con legge n. 152 del 28 luglio 2016, ritenendo non condivisibile la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso il pericolo di trattamenti inumani e degradanti cui potrebbe essere sottoposto il ricorrente in caso di consegna, a causa dell'attestata situazione generale delle carceri marocchine, connotata da grave sovraffollamento per tutte le categorie di detenuti, che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a richiedere informazioni specifiche e individualizzate allo Stato richiedente, per contro omesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché articolato su censure formulate in maniera generica.

2. A fronte, infatti, delle pertinenti e congrue argomentazioni svolte in sentenza in ordine:

a) all'assenza di profili di politicità del delitto oggetto di condanna;

b) alla non riconducibilità dell'estradando a categorie di detenuti politicamente a rischio, come indipendentisti Saharawi o, vale aggiungere, islamisti radicali e autonomisti berberi Amazigh;

c) all'insussistenza di notizie circostanziate e recenti, provenienti anche da organizzazioni non governative qualificate, circa la sussistenza di situazioni particolarmente critiche delle carceri marocchine;d) all'inserimento da parte di recenti provvedimenti normativi del Marocco nello elenco dei cd. Paesi di origine sicuri a proposito delle procedure in tema di rimpatrio di richiedenti asilo internazionale, per quanto nei limiti della loro rilevanza anche in sede penale; la difesa del ricorrente si duole del mancato esercizio dei poteri di informazione complementare da parte della Corte territoriale con riferimento alle condizioni generali della strutture penitenziarie marocchine, senza indicare profili critici diversi rispetto a quelli già esaminati in sede di merito (v. pag. 3 sent.) da sottoporre ad eventuale approfondimento valutativo.

Allegazioni ulteriori rispetto al sovraffollamento generale degli istituti carcerari di quel Paese (analogamente a quanto si verifica in Italia) e del divieto di leggere e scrivere ivi vigente per determinate categorie di detenuti (presumibilmente le stesse sopra indicate) non si rinvengono, tuttavia, nel ricorso, che deve, pertanto, ritenersi generico sul punto per mancato confronto argomentativo con le puntuali determinazioni adottate nella sentenza impugnata, da cui consegue la relativa inammissibilità (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539;

Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca, Rv. 264185).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c