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Sentenza — n. 17001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lack of crime risk prevails despite regional indemnity cumulation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a lower court order rejecting a pre-trial seizure request against Marongiu Roberto, arguing regional pandemic indemnities could not be cumulatively exceeded. The defense countered that regional regulations explicitly allowed such cumulation, negating the necessary presumption of crime. The court declared the appeal inadmissible because the defense evidence proved the indemnities were cumulative, thereby eliminating the required risk of crime.

Regesto Legislator

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Art. 316-ter cod. pen.; Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.: The presumption of crime (fumus commissi delicti) is absent when documentary evidence proves the defendant's financial situation does not indicate criminal intent, rendering the pre-trial seizure measure unjustified.

Parole chiave

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fumus commissi delicti sequestro preventivo cumulo indennità reato pandemia confisca beni periculum in mora inammissibilità ricorso contabilità regionale

Disposizioni normative citate

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Art. 316-ter cod. pen.
dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Marongiu Roberto in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter cod.
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
A margine di tale preminente considerazione, deve poi rilevarsi come il ricorrente abbia, però, omesso di evidenziare, sia pure in maniera concisa, la sussistenza di profili di pericolo, atteso che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod.
Art. 240 cod. pen.
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.
Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020
Legge regionale n. 9 del 5 maggio 2021
art. 316-ter cod. pen
dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Marongiu Roberto in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso l'ordinanza n. 72/24 del Tribunale di Cagliari del 08/01/2025 nel proc. nei confronti di Marongiu Roberto, n. Roma 24/09/1958 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria difensiva, corredata di allegato, presentata, per l'indagato, dall'avv. Gian Mario Fois, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari ha respinto l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Marongiu Roberto in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. La determinazione del Tribunale è scaturita dalla valutazione secondo cui, avendo l'indagato conseguito indennità all'esito della pandemia da SARS Covid- 19 in forza di due distinti provvedimenti normativi regionali, avesse egli titolo per cumularli, non sussistendo, quindi, il fumus commissi delicti necessario per l'applicazione della misura cautelare reale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica in sede, il quale deduce come da un esame sinottico delle previsioni normative rilevanti di cui alle leggi regionali n. 22 del 23 luglio 2020 e n. 9 del 5 maggio 2021 e in particolare dei commi 1 e 2, dell'art. 1 legge reg. n. 9/21 cit. emerga con sufficiente chiarezza come per il 2021, anno in cui l'indagato ha percepito entrambe le indennità da perdita di chances lavorative, egli non potesse cumularli, essendogli precluso conseguire una somma superiore al limite di 6.000 euro.

3. Alla memoria presentata per conto dell'indagato resistente il difensore ha, peraltro, allegato copia della deliberazione n. 35/1 del 12/08/2021 rubricata come "Ulteriori interventi finanziari a favore di operatori di feste e sagre. Adeguamento delle procedure e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Integrazioni alla delibera G.R. n. 32/16 del 29/07/2021" con cui la Giunta Regionale della Sardegna ha integrato la legge reg. n. 9 del 5 maggio 2021, precisando (par.

3) che "L'indennità prevista dalla legge è quantificata in euro seimila per ciascun operatore di feste e sagre paesane in possesso dei requisiti richiesti ed è cumulabile con analoghe misure previste per l'anno 2021 a favore dei medesimi destinatari da altre norme regionali e statali adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzata a tutelare i posti di lavoro e le professionalità e, in sintesi, sostenere ulteriormente l'economia durante l'attuale crisi economica". 2 I

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando il fumus commissi delicti anche e soprattutto alla luce della produzione documentale difensiva.

2. Al di là, invero, della pur plausibile ricostruzione del quadro normativo regionale di settore compiuta dal Pubblico Ministero ricorrente, rileva il dato che esso è stato sottoposto a progressivi aggiornamenti in ragione delle impellenti esigenze dovute all'emergenza da epidemia SARS Covid-19. In tale contesto si colloca l'integrazione alla normativa, avvenuta per effetto dell'intervento della Giunta della Regione Sardegna, che ha eliminato ogni incertezza sulla circostanza che gli emolumenti previsti per l'anno 2021 anche per effetto di distinti provvedimenti legislativi siano cumulabili oltre il limite quantitativo individuato dal ricorrente.

A margine di tale preminente considerazione, deve poi rilevarsi come il ricorrente abbia, però, omesso di evidenziare, sia pure in maniera concisa, la sussistenza di profili di pericolo, atteso che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvi i casi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per i quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). P. Q. M. Dichiara