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Sentenza — n. 16987/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16987/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Charaf Ellouizi per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione. Nello ricorso presentato dal difensore di Ellouizi si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando la breve durata dell'allontanamento dell'imputato dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, sul mero presupposto della esistenza di precedenti penali, ma senza una valida motivazione circa la pericolosità sociale di Ellouizi.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 16987/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Charaf Ellouizi per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione. Nello ricorso presentato dal difensore di Ellouizi si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando la breve durata dell'allontanamento dell'imputato dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, sul mero presupposto della esistenza di precedenti penali, ma senza una valida motivazione circa la pericolosità sociale di Ellouizi.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione allontanamento attività politiche svolte in esilio esenzione dalla pena motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Charaf Ellouizi per il reato ex art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ellouizi Charaf, nato il 08/11/1992 in Marocco avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art.131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Charaf Ellouizi per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione.

2. Nello ricorso presentato dal difensore di Ellouizi si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando la breve durata dell'allontanamento dell'imputato dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, sul mero presupposto della esistenza di precedenti penali, ma senza una valida motivazione circa la pericolosità sociale di Ellouizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale ha determinato la pena nel minimo edittale e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva con una riduzione della pena nella massima estensione, evidenziando, al riguardo, il positivo atteggiamento processuale e «il comportamento complessivo dell'Ellouizi, il quale — contattato dalla sorella — è ritornato a casa dopo pochissimi minuti». Invece, la Corte di appello ha motivato la esclusione della particolare tenuità del fatto — oggetto del primo motivo di appello — osservando che l'imputato si è allontanato dalla abitazione in cui stava agli arresti domiciliari «senza alcuna valida ragione».

Tuttavia, così argomentando, la Corte di appello si è limitata a rilevare la condizione costitutiva del reato di evasione, mentre — va ribadito — nel giudizio concernente l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., devono utilizzarsi i criteri indicati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022„ Rv. 283044;

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).

2. Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta fondato e questa conclusione priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul 1, punto. N. —

P.Q.M.

2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di app