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Sentenza — n. 16663/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha riconosciuto Kristijan Duric colpevole di vari reati avvinti dal vincolo della continuazione, tra cui quello di resistenza (art. 337 cod. pen.), consistita nell'essersi opposto, ingaggiando con essi una violenta colluttazione, ad ufficiali della Polizia Locale di Lonato del Grada (Bs) e della Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Desenzano del Garda (Bs), che lo stavano traducendo in caserma a fini di identificazione, condannandolo alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 16663/2025 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica e nell'impossibilità per il Procuratore della Repubblica procedente di appellarla - non avendo la pronuncia modificato il titolo di reato o escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.) - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale ai sensi dell'art. 608 comma 1, ultima ipotesi, cod. proc. pen., deducendo l'illegalità della pena irrogata per mancato aumento a titolo di continuazione interna, dovuta all'esplicazione della condotta di resistenza nei confronti di plurimi pubblici ufficiali.3.

Parole chiave

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reati violenti violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica pubblica istigazione a delinquere misura disciplinare traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
pen., sostenendo che il Tribunale ha inflitto all'imputato una pena illegale, non avendo tenuto conto della continuazione interna all'art. 337 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale che deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che il Tribunale ha inflitto all'imputato una pena illegale, non avendo tenuto conto della continuazione interna all'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza n. 4557/23 del Tribunale di Brescia del 30/10/2023 nei confronti di Duric Kristijan, n. in Bosnia-Erzegovina 02/04/1993 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha conclusa per l'inammissibilità; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, avv. Monica Salerno, con cui si chiede di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha riconosciuto Kristijan Duric colpevole di vari reati avvinti dal vincolo della continuazione, tra cui quello di resistenza (art. 337 cod. pen.), consistita nell'essersi opposto, ingaggiando con essi una violenta colluttazione, ad ufficiali della Polizia Locale di Lonato del Grada (Bs) e della Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Desenzano del Garda (Bs), che lo stavano traducendo in caserma a fini di identificazione, condannandolo alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale che deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che il Tribunale ha inflitto all'imputato una pena illegale, non avendo tenuto conto della continuazione interna all'art. 337 cod. pen. (reato più grave) derivante dal fatto di avere l'imputato dispiegato violenza fisica nei confronti di più pubblici ufficiali, produttiva di conseguenze lesive in pregiudizio di ognuno (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perché basato su di un motivo di censura infondato.

2. A fronte della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica e nell'impossibilità per il Procuratore della Repubblica procedente di appellarla - non avendo la pronuncia modificato il titolo di reato o escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.) - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale ai sensi dell'art. 608 comma 1, ultima ipotesi, cod. proc. pen., deducendo l'illegalità della pena irrogata per mancato aumento a titolo di continuazione interna, dovuta all'esplicazione della condotta di resistenza nei confronti di plurimi pubblici ufficiali.3.

Il vizio dedotto deve, tuttavia, ritenersi insussistente, potendo piuttosto la pena irrogata ritenersi astrattamente illegittima per mancato ossequio al disposto di Sez. Unite n. 40981/18, Apolloni, cit. ma non illegale alla luce di quanto stabilito da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 secondo cui deve ritenersi tale la pena irrogata solo quando ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, senza che assuma rilievo la circostanza che i passaggi intermedi, che portano alla sua determinazione, possano essere computati in violazione di legge.

Ma, come osservato anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, la fissazione da parte del Tribunale della pena nella misura di sette mesi e quindici giorni di reclusione può essere derivata dal fatto che, sulla pena minima di sei mesi, il giudice abbia già applicato, sebbene non esplicitato, l'aumento per continuazione interna nella misura di un mese e quindici giorni, sicché risulta impossibile ravvisare con certezza il dedotto profilo d'illegittimità del trattamento sanzionatorio. P. Q. M. Rigetta