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Sentenza — n. 16661/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16661/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa il 6 maggio 2021 dal Tribunale di Tivoli, con cui Adil Maraoui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. I 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Adil Maraoui, che ha dedotto violazione di legge, per essere stata omessa la notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. Poiché l'appellante era detenuto e tale condizione era nota alla Corte territoriale, la notifica effettuata al difensore ex art. 161 cod. proc. pen. non sarebbe valida, con conseguente nullità anche della sentenza emessa con rito cartolare, senza la partecipazione dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16661/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti adeguamento della pena diritti del detenuto semiprigionia arresto in vista d'estradizione diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa il 6 maggio 2021 dal Tribunale di Tivoli, con cui Adil Maraoui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 161 cod. proc. pen
Poiché l'appellante era detenuto e tale condizione era nota alla Corte territoriale, la notifica effettuata al difensore ex art. 161 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maraoui Adil, nato a Casablanca il 6/3/1984 avverso la sentenza del 4/6/2024 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Massimiliano Luigi Scialla, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa il 6 maggio 2021 dal Tribunale di Tivoli, con cui Adil Maraoui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. I 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Adil Maraoui, che ha dedotto violazione di legge, per essere stata omessa la notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. Poiché l'appellante era detenuto e tale condizione era nota alla Corte territoriale, la notifica effettuata al difensore ex art. 161 cod. proc. pen. non sarebbe valida, con conseguente nullità anche della sentenza emessa con rito cartolare, senza la partecipazione dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, risulta che all'udienza del 12 marzo 2024, stante il difetto di notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, è stato disposto il rinvio all'udienza del 4 giugno 2024. Risulta, inoltre, che il verbale dell'udienza del 12 marzo 2024 è stato notificato il 14 marzo 2024 personalmente all'imputato, detenuto nella Casa circondariale di Varese. L'assunto difensivo, secondo cui l'imputato non ha avuto notizia del processo di appello, è smentito, quindi, dagli atti, da cui emerge che la dedotta nullità non si è verificata.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2025 Il Consigliere esten