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Sentenza — n. 16344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against detention order due to lack of reasoning on mafia facilitation aggravating circumstance. The court annuls the order for one defendant and dismisses others.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by Salvatore Iorio against a detention order, annulling it due to insufficient reasoning regarding the mafia facilitation aggravating circumstance. While the court dismissed the appeals of the other three defendants as unfounded, it found that the lower tribunal failed to adequately prove Iorio's subjective intent to facilitate the criminal association. Consequently, the detention order was annulled for Iorio, and the case was remanded for a new trial to reassess the necessity of preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: The court must provide specific reasoning linking a defendant's conduct to the subjective intent of facilitating a criminal association; a generic reference to group membership is insufficient to justify detention when the aggravating circumstance is contested.

Parole chiave

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mafia facilitation aggravating preventive detention order lack of reasoning subjective intent remand for new trial criminal association procedural safeguards inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franzese Mauro, nato a Casoria il 24/10/1969 Iorio Salvatore, nato a Napoli l’11/8/1984 Piglia Jonathan, nato ad Acerra l’1/7/1995 Ambrosio Salvatore, nato a Napoli il 14/1/1993 avverso l’ordinanza del 16/1/2025 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’Avvocato Daniele Carmine Procentese, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 nei confronti di Franzese, Iorio, Piglia e Ambrosio, mentre per Iorio riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1).

2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la “storia criminale dei fratelli Franzese” e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lucio Caputo. Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile. Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti. 2.2.

Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di Iorio, il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di Iorio, individuato sulla base del solo soprannome “Totore il siciliano” in alcune delle intercettazioni captate. Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di Iorio è fondato.

2. I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di “sufficienti indizi di reato”, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata. Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan, nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia.

Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore Caputo era stato F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 ritenuto inattendibile in altro procedimento.

Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la “sufficienza indiziaria” richiesta per l’avvio delle intercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni.

3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei confronti di Iorio, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato. Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di Iorio al gruppo camorristico denominato “clan Moccia”, oggetto di contestazione al capo 1). Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che Iorio aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente – gr.200 di hashish – effettivamente consegnatigli da Piglia e Barbato.

La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale. Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio. Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di Iorio, il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione.

Deve anche sottolinearsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ciascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa. Ove si consideri che Iorio viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collaborazione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione.F i r m a t o D a :

F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante.

4. I ricorsi proposti nell’interesse di Franzese, Piglia e Ambrosio, essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Iorio Salvatore e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di Franzese Mauro, Piglia Jonathan e Ambrosio Salvatore che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp