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Sentenza — n. 16341/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16341/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. L’art. 601, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve avere, tra l’altro, «i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g)»; l’art. 419, comma 1, lett. f), a sua volta, prevede che il decreto di citazione deve recare «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento» L’art. 606, comma 6, cod. proc. pen., infine, stabilisce che «il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettera f)».

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Sentenza — n. 16341/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale omissione, come sopra detto, integra una nullità assoluta e insanabile, che si comunica agli atti successivi (art. 185, comma 1, cod. proc. pen.). Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Parole chiave

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omissione di soccorso difesa penale diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare difesa obbligatoria rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Addo Owusu Ishmeal, nato in Ghana il 27/04/1999 avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio; lette le conclusioni dell’avvocato Maurizio Nicola Rivilli, difensore di Addo Osuwu Ishmeal, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P I E R L U I G I D I S T E F A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 f 7 7 e 3 4 9 8 1 2 e b 0 9 F i r m a t o D a : F E D E R I C A T O N D I N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 b e 1 6 5 0 1 b 3 a b 3 b 8 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4 l. n. 110/1975.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando un unico motivo di annullamento per violazione di legge (art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen.) derivante dall’omessa indicazione, nel decreto di citazione in appello notificato sia all’imputato che al difensore, della data dell'udienza. Nella prospettazione difensiva tale omissione dà luogo a una nullità assoluta dell’atto e di quelli conseguenti e non è sanata dalla partecipazione al difensore all’udienza innanzi alla Corte di appello – di cui aveva avuto notizia per aver ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale-.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L’art. 601, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve avere, tra l’altro, «i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g)»; l’art. 419, comma 1, lett. f), a sua volta, prevede che il decreto di citazione deve recare «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento» L’art. 606, comma 6, cod. proc. pen., infine, stabilisce che «il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettera f)».

Tale omissione dà luogo a una nullità assoluta, che non è sanata né dalla partecipazione del difensore di fiducia al dibattimento, né dall'omessa deduzione della nullità stessa (Sez. 2, n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763 – 01). In mancanza di indicazione della data di udienza, infatti, la citazione deve ritenersi omessa, con conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2 F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a :

P I E R L U I G I D I S T E F A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 f 7 7 e 3 4 9 8 1 2 e b 0 9 F i r m a t o D a : F E D E R I C A T O N D I N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 b e 1 6 5 0 1 b 3 a b 3 b 8 2. Emerge dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata con il motivo del ricorso, che il decreto di citazione per l'udienza d'appello, notificato all'imputato e al suo difensore, era privo dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione.

Tale omissione, come sopra detto, integra una nullità assoluta e insanabile, che si comunica agli atti successivi (art. 185, comma 1, cod. proc. pen.). Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Pa