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Sentenza — n. 15939/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15939/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle gravi lacune motivazionali riguardanti sia la sentenza di primo grado, che quella di appello. In particolare, il ricorrente rappresenta che la ricostruzione dell’inseguimento da parte dei Carabinieri presentava delle insanabili contradizioni, posto che la descrizione resa dagli operanti era risultata del tutto difforme dalle riprese video acquisite in atti. L’autovettura del ricorrente, infatti, non risultava esser transitata lungo F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15939/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione prove acquisite tramite sorveglianza sorpasso non consentito assunzione di prove a titolo cautelare infrazione alle norme della circolazione prova oggettiva
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Carfora Salvatore nato a Pompei il 18/03/1980 avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle gravi lacune motivazionali riguardanti sia la sentenza di primo grado, che quella di appello. In particolare, il ricorrente rappresenta che la ricostruzione dell’inseguimento da parte dei Carabinieri presentava delle insanabili contradizioni, posto che la descrizione resa dagli operanti era risultata del tutto difforme dalle riprese video acquisite in atti. L’autovettura del ricorrente, infatti, non risultava esser transitata lungo F i r m a t o D a :

P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b - F i r m a t o D a : G I U S E P P I N A A N T O N I E T T A C I R I M E L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 d 6 6 1 f d 7 d 7 6 5 1 6 5 F i r m a t o D a : P I E R L U I G I D I S T E F A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 f 7 7 e 3 4 9 8 1 2 e b 0 9 il tracciato indicato dai Carabinieri ma, nonostante tale evidenza, i giudici di merito confermavano la ricostruzione dei fatti. 2.2.

Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I primi due motivi di ricorso attengono alla ricostruzione del fatto a seguito della visione del filmato estrapolato da una telecamera di sorveglianza. Nell’iniziale descrizione della condotta, i Carabinieri avevano fornito indicazioni stradali che, effettivamente, risultavano imprecise, posto che la ripresa video consentiva di collocare in un diverso tratto stradale il transito dell’autovettura del ricorrente. Tale discrepanza, tuttavia, ha trovato logica giustificazione, posto che i militari, chiamati a chiarire tale aspetto, hanno dato atto dell’errore compiuto nell’indicazione delle strade ove l’imputato si era sottratto al controllo, dandosi alla fuga, fornendo anche una motivazione dell’errore, dipeso dal fatto che il capopattuglia, avendo preso da poco servizio a Boscoreale, non aveva una piena conoscenza dei luoghi e aveva confuso l’intersezione tra due vie.

Orbene, rispetto a tale dato deve ritenersi che fosse originariamente infondata l’eccezione di nullità, per omessa motivazione, riferita alla sentenza di primo grado, come pure manifestamente infondata è la censura rivolta alla sentenza di appello che, con motivazione di merito incensurabile in questa sede, ha ribadito la correttezza della ricostruzione dei fatti. I motivi di ricorso, pertanto, si risolvono nella riproposizione di una questione in fatto già ampiamente esaminata e risolta nei precedenti gradi di giudizio.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la questione concernente l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche non risulta esser stata dedotta con l’appello e, quindi, non è ravvisabile neppure il vizio motivazionale. In ogni caso, dalle sentenze di merito non emergeva alcun elemento idoneo a far ritenere l’attenuata gravità del fatto, né il ricorrente ha formulato censure specifiche a tal riguardo.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b - F i r m a t o D a : G I U S E P P I N A A N T O N I E T T A C I R I M E L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 d 6 6 1 f d 7 d 7 6 5 1 6 5 F i r m a t o D a : P I E R L U I G I D I S T E F A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 f 7 7 e 3 4 9 8 1 2 e b 0 9

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend