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Sentenza — n. 15922/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15922/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha confermato quella del 30/09/29024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Vittorio De Rosa, con le accuse provvisorie di concorso in turbativa d'asta continuata (artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n. 9 cod. pen., capi A e B) e corruzione propria aggravata attiva (artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., capo C) in relazione ad appalti aggiudicati alla Dervit S.p.A. di cui era legale rappresentante da parte del Comune di Capaccio - Paestum.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen, art. 279 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15922/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta infondato anche il motivo formulato in tema di esigenze cautelari. Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.), vale osservare che a pag. 112 l'ordinanza fornisce una specifica descrizione del peculiare j modo di comunicare tra il coindagato Francesco Alfieri (AL e l'ing. Bello, dipendente comunale, che avveniva mediante scambio di cd. 'pizzini' così da evitare accuratamente di parlare all'interno della sede comunale. Lo stesso Alfieri faceva anche eseguire una bonifica elettronica del suo Ufficio di Sindaco alla ricerca di dispositivi di captazione, facendo compiere analoga operazione, dopo aver subito perquisizione e sequestro di documenti, presso il suo ufficio di Presidente della Provincia di Salerno.

Parole chiave

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appalti pubblici reato di poca entità verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice intesa sulle offerte d'appalto violazione del segnale luminoso gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ossia un giudice divenuto comunque incompetente ex art.
art. 279 cod. proc. pen
pen., ossia un giudice divenuto comunque incompetente ex art. 279 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Rosa Vittorio, n. Roccadaspide (Sa) 17/03/1958 avverso l'ordinanza n. 608/24 del Tribunale di Salerno del 28/10/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che, all'esito della comunicazione del PM procedente, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l'avv. Aniello Natale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso •-•

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha confermato quella del 30/09/29024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Vittorio De Rosa, con le accuse provvisorie di concorso in turbativa d'asta continuata (artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n. 9 cod. pen., capi A e B) e corruzione propria aggravata attiva (artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., capo C) in relazione ad appalti aggiudicati alla Dervit S.p.A. di cui era legale rappresentante da parte del Comune di Capaccio - Paestum.

Le accuse, fatte proprie dai giudici della cautela, riguardano l'attribuzione, sulla base di procedure di gara in tesi meramente formali, poiché condotte in violazione di plurime previsioni del T.U. in materia, dell'appalto (suddiviso in due tranches per gli anni 2023 e 2024) di lavori di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in favore della Dervit S.p.A. di cui il ricorrente è legale rappresentante, in cambio di utilità da questi attribuite alla Alfieri Impianti S.r.l. di Alfieri Elvira (sorella di Francesco, Sindaco pro tempore di Capaccio - Paestum e co-gestore di fatto della società) consistenti nell'affidamento di un subappalto aggiudicato alla Dervit dal Comune di Battipaglia del valore di oltre 250.000 euro e nell'acquisto a prezzi maggiorati, per un importo complessivo più o meno corrispondente, dalla stessa Alfieri Impianti di materiale elettrico da questa precedentemente acquisiti dal produttore.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che deduce i motivi di ricorso di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Violazione di legge penale processuale ed illogicità della motivazione relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Salerno con riguardo al luogo di individuazione del luogo di consumazione del reato di corruzione. 2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 274, lett.

a) e c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati per i quali si procede.

3. Con comunicazione del 1 febbraio 2025 l'ufficio del Pubblico Ministero procedente ha comunicato di avere esercitato l'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato e che, in accoglimento della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso decreto di citazione a giudizio in data 20 dicembre 2024, con prima udienza svoltasi il giorno 4 febbraio 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va preliminarmente rilevato che il passaggio alla fase dibattimentale del procedimento, comunicato dal Pubblico Ministero procedente, rende ormai improponibile la censura, prospettata con il primo motivo di ricorso, relativa alla dedotta incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Salerno, autore dell'ordinanza cautelare genetica, in favore di quello del Tribunale di Vallo della Lucania (Sa). La questione va, infatti, allo stato proposta al giudice procedente per la fase di cognizione, dal momento che qualsiasi decisione adottata da questa Corte di legittimità nell'ambito del presente subprocedimento cautelare, non avrebbe altro effetto che quello di indicare il G.i.p. territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ossia un giudice divenuto comunque incompetente ex art. 279 cod. proc. pen. in forza del passaggio del procedimento a fase diversa e ulteriore rispetto a quella delle indagini preliminari.

3. Risulta infondato anche il motivo formulato in tema di esigenze cautelari. Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.), vale osservare che a pag. 112 l'ordinanza fornisce una specifica descrizione del peculiare j modo di comunicare tra il coindagato Francesco Alfieri (AL e l'ing. Bello, dipendente comunale, che avveniva mediante scambio di cd. 'pizzini' così da evitare accuratamente di parlare all'interno della sede comunale. Lo stesso Alfieri faceva anche eseguire una bonifica elettronica del suo Ufficio di Sindaco alla ricerca di dispositivi di captazione, facendo compiere analoga operazione, dopo aver subito perquisizione e sequestro di documenti, presso il suo ufficio di Presidente della Provincia di Salerno.

Almeno in una circostanza, inoltre, prima di avviare una conversazione de visu con tale Rinaldi, si recava in un'altra stanza dove depositava il proprio telefono cellulare e quello del suo interlocutore. In sede di perquisizione, infine, venivano rinvenuti tre esemplari della medesima Delibera Comunale del 21 ottobre 2021 (indizione della prima gara di appalto) a dimostrazione della pervicace attitudine dell'Alfieri e di alcuni suoi collaboratori nell'amministrazione comunale a manipolare il dato documentale- probatorio. Deve, tuttavia, prendersi atto che trattasi di comportamenti propriamente ascrivibili al concorrente nella corruzione (dal lato passivo) Sindaco Alfieri e, come anzidetto, a suoi collaboratori e non alla persona del ricorrente, cui si può al più ascrivere l'eventualità di avere concordato con gli altri indagati la strategia processuale difensiva, senza che ciò possa comportare l'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova.

Più concreto appare, invece, il pericolo di recidiva nel reato (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) che pure l'ordinanza ha tratteggiato in maniera adeguata. Diffuse considerazioni, infatti, l'ordinanza svolge prima sulla figura del ricorrente (v. pag. 102-103) nel quadro di una articolata vicenda sostanziale che lo ha visto divenire monopolista nel settore delle pubbliche illuminazioni nel comparto territoriale di riferimento (Cilento); ampie argomentazioni (v. pag. 112-113), inoltre, riguardano il tema della possibilità di reiterare la condotta criminosa, alla luce del fatto che l'indagato (sebbene incensurato e ora dimessosi dalla carica di Presidente del consiglio d'amministrazione della Dervit S.p.A.) ed il suo braccio destro Alfonso D'Auria (procuratore speciale della Dervit), agendo di conserva con i responsabili dell'amministrazione comunale e divenuti consapevoli delle modalità di aggiramento delle previsioni normative a tutela della trasparenza e della concorrenza, hanno concorso ad una conduzione in senso personalistico dell'ente pubblico al fine di perseguire i propri interessi economici.

Dall'ordinanza impugnata risulta, del resto, che la Dervit S.p.A. rimane una società a struttura familiare, con l'indagato detentore del 14% del capitale sociale e i figli Monica e Roberto detentori del restante 76% (segnatamente in misura del al 38% ciascuno), motivo per cui la circostanza delle intervenute dimissioni del ricorrente dalla carica sociale è stata, in maniera congrua, ritenuta dal Tribunale costituire dato sostanzialmente neutro ai fini della attenuazione del pericolo cautelato della misura coercitiva in atto.

4. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe