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Sentenza — n. 15787/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15787/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15787/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gianferotti Marcello nato il 30/07/1966 a Massa Marittima 2. De Francesco Franco Antonio nato il 21/04/1967 a Isernia 3. De Francesco Alessandro nato il 11/09/1969 a Isernia 4. Tsiluyko Lesya nata il 3/08/1977 a Kiev 5. Basile Maurizio nato il 23/08/1968 a Chieti avverso la ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale del riesame di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto; uditi gli avvocati: -Matteo Melandri, nell'interesse di De Francesco Franco Antonio, De Francesco Alessandro e Tsiluyko Lesya, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - Antonio Luciani, nell'interesse di Basile Maurizio, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - Marco De Merolis, nell'interesse di Basile Maurizio e, quale sostituto processuale dell'avvocato Emanuele Dell'Elce, difensore di fiducia di Gianfrotta Marcello, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letti i motivi nuovi depositati dall'avvocato Antonio Luciani.

Regesto Legislator

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art. 319 cod. pen, art. 356 cod. pen; Sentenza — n. 15787/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è, infatti, necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti controprestazione contrattuale contenzioso contrattuale procedimento contraddittorio azione legale a scopo intimidatorio azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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art. 319 cod. pen
In linea con il dettato dell'art. 319 cod.
art. 356 cod. pen
5.Ritiene il Collegio che, in relazione a Basile Maurizio, l'ordinanza impugnata fornisca una motivazione insufficiente e illogica anche in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 356 cod. pen., omettendo, altresì, di confrontarsi costruttivamente con l'ordinanza genetica.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Gianferotti Marcello nato il 30/07/1966 a Massa Marittima 2. De Francesco Franco Antonio nato il 21/04/1967 a Isernia 3. De Francesco Alessandro nato il 11/09/1969 a Isernia 4. Tsiluyko Lesya nata il 3/08/1977 a Kiev 5. Basile Maurizio nato il 23/08/1968 a Chieti avverso la ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale del riesame di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto; uditi gli avvocati: -Matteo Melandri, nell'interesse di De Francesco Franco Antonio, De Francesco Alessandro e Tsiluyko Lesya, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - Antonio Luciani, nell'interesse di Basile Maurizio, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - Marco De Merolis, nell'interesse di Basile Maurizio e, quale sostituto processuale dell'avvocato Emanuele Dell'Elce, difensore di fiducia di Gianfrotta Marcello, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letti i motivi nuovi depositati dall'avvocato Antonio Luciani.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e in riforma dell'ordinanza in data 18 novembre 2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti, ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di: -De Francesco Alessandro in relazione ai reati di concorso nella soppressione di cadavere (capo 4) e concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5); -De Francesco Franco Antonio in relazione ai reati di concorso nella soppressione di cadavere (capo 4), concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5) e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 7); -Basile Maurizio in relazione ai reati di concorso in frode nelle pubbliche forniture (capo 5) e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 6); -Gianferotti Marcello e Tsiluyko Lesya in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 7).

In particolare, Basile Maurizio, quale funzionario del Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale (affidati alla A.T.I. De Francesco Costruzioni S.a.s. - Landbau S.r.l. e iniziati il 4 luglio 2016 dalla partecipante De Francesco Costruzioni S.r.l.) avrebbe ricevuto dall'imprenditore De Francesco Franco Antonio, tra il mese di giugno 2016 ed il 2021, continue somme di denaro contante per un totale di 31.740 euro circa, al fine di omettere atti del proprio ufficio e, segnatamente quelli di: - interrompere i lavori e contestare alle società le gravi irregolarità da lui rilevate in ragione, sia delle segnalazioni e sollecitazioni pervenutegli dal suo coadiutore Tenaglia Vincenzo, sia della documentazione pervenutagli poco dopo dalla ditta esecutrice dei lavori, risultata caratterizzata da lacune e incongruenze;-assumere comportamenti omissivi rispetto al prosieguo dei lavori delle società di De Francesco al fine di consentire di interrare i rifiuti pericolosi, in luogo di procedere al loro smaltimento.

Basile Maurizio, inoltre, avrebbe accettato la promessa di ricevere altre utilità tra le quali: -l'assunzione del figlio Matteo presso una società spagnola, intestata a Tsiluyko Lesya (moglie di De Francesco Franco Antonio), della quale era procuratore generale Gianferotti Marcello, ma di fatto riconducibile al predetto De Francesco; -la corresponsione, in favore di Basile Matteo, da parte della Arta S.r.l., di fatto amministrata da De Francesco, di denaro, nonché il conferimento da parte della suddetta società di incarichi professionali; -la nomina di Basile Matteo ad amministratore unico della società spagnola.

In tal modo, Basile Maurizio e Basile Matteo ricevevano da De Francesco Franco Antonio, per mezzo di società a lui riconducibili, a decorrere dall'anno 2016, somme di denaro e benefit pari a 129.285,00 euro circa. Inoltre, De Francesco Franco Antonio e De Francesco Alessandro avrebbero, in concorso tra loro, soppresso almeno due cadaveri, o parte di essi, mediante la rimozione dei corpi dai sepolcri e lo spargimento di brandelli di essi mediante interramento nell'area di scavo. Infine, De Francesco Franco Antonio, De Francesco Alessandro e Basile Maurizio avrebbero commesso frode nell'esecuzione del contratto di project financing relativo all'ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare.

In particolare, i fratelli De Francesco realizzavano il nuovo piano dell'opera e la massicciata stradale funzionale al suo raggiungimento, consegnando materiali in tutto difformi rispetto alle caratteristiche convenute in sede contrattuale, utilizzando rifiuti pericolosi che interravano all'interno dell'area di cantiere al fine di riempire i piani. Il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza unicamente con riferimento ai reati di cui agli artt. 411 e 356 cod. pen., in relazione ai soli fratelli De Francesco, e non anche in relazione a Basile, e non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di corruzione in capo a nessuno degli indagati ai quali era contestato; non aveva, infine, applicato alcuna misura cautelare, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione dei reati.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo degli avvocati Marcello Melandri e Matteo Melandri, De Francesco Franco Antonio Tsiluyko Lesya e De Francesco Alessandro, deducendo i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione contestata a Franco Antonio De Francesco e Lesya Tsiluyko. Sostiene la difesa che l'intera motivazione del provvedimento si concentra sul comportamento passivo di Basile, ritenuto indicativo dell'accordo corruttivo; in realtà il Tribunale del riesame non avrebbe considerato tutte le iniziative del ricorrente poste in essere in danno della società di De Francesco Franco Antonio e, dunque, in evidente contrasto con l'ipotizzato atteggiamento di favore - giunte persino alla minaccia della risoluzione del contratto - che però il Tribunale, con percorso argomentativo del tutto illogico perché sganciato da qualsiasi elemento indiziario a sostegno, ha definito "di facciata".

A Basile sarebbe, infatti, apoditticamente attribuito il possesso di denaro contante come proveniente dagli odierni ricorrenti, senza fornire alcun elemento indiziario in ordine ad una o più dazioni. Tale circostanza si dimostrerebbe insufficiente a provare il fumus del reato di corruzione. L'argomentazione, secondo la quale l'assunzione del figlio di Basile in una delle società riconducibili a De Francesco - nel momento in cui i lavori presso il cimitero andavano avanti e si erano evidenziate "probabilmente" delle forti criticità - rientrasse nell'accordo corruttivo, sarebbe rimasta priva di riscontri oggettivi lasciando trasparire, con il termine "probabilmente", la mera congettura, in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame.

Altra circostanza priva di riscontro e utilizzata dal Collegio della cautela per sostenere come il rapporto di lavoro tra la società e Matteo Basile fosse meramente strumentale al pactum sceleris sarebbe costituita dal fatto che, successivamente al venir meno della posizione lavorativa del Basile Matteo, non vi fu alcun rimpiazzo del predetto. La motivazione dell'ordinanza impugnata si soffermerebbe sulle giustificazioni fornite da Basile in ordine ai contanti sui suoi conti correnti e all'assunzione del figlio, senza però evidenziare elementi di prova che riconducano quei contanti agli odierni ricorrenti o in che modo l'assunzione del figlio avrebbe determinato l'illecito vantaggio per gli imprenditori.

Si richiamano più punti dell'ordinanza del G.i.p., nella parte in cui si evidenziano le ragioni per le quali non era possibile affermare che l'assunzione del Basile fosse avvenuta esclusivamente in virtù dell'accordo corruttivo che avrebbe legato le parti. Quanto alla posizione della Tsiluyko, il Collegio della cautela, nel ribaltare la decisione del G.i.p., non spende neppure una parola, incorrendo in una motivazione viziata perché completamente omessa.Si sottolinea, comunque, che la Tsiluyko venne nominata amministratrice della società il 22 febbraio 2023, quando il Basile Matteo era già stato assunto. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non adeguatezza della misura cautelare rispetto al caso concreto. 2.4. Violazione di legge, travisamento della prova ed omessa motivazione sulla rilevanza degli elementi forniti dalla difesa con memoria dell'Il dicembre 2024 con 81 documenti allegati. Nella stessa si rimarcava che Franco Antonio De Francesco, dal 6 dicembre 2024 non è più l'amministratore della De Francesco Costruzioni S.r.l.; Lesya Tsiluyko dal 6 dicembre 2024 non era più amministratrice unica e rappresentante legale della ARTA S.r.l.

Quanto alla posizione di Alessandro De Francesco, lo stesso non aveva mai ricoperto alcun ruolo o potere gestori° all'interno della compagine societaria della "De Francesco Costruzioni". 3.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Basile Maurizio, a mezzo degli avvocati Antonio Luciani e Marco De Merolis, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della documentazione prodotta all'udienza del 12 dicembre 2024. Sostiene la difesa che tale documentazione dimostrerebbe che l'indagato si era attivato, di sua iniziativa, per contestare alle società di De Francesco inadempienze contrattuali relative ai lavori di ampliamento del Cimitero di Francavilla. 3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della memoria del ricorrente del 4 dicembre 2024, del verbale dì interrogatorio dell'architetto Febo e della intercettazione telefonica tra Basile e il collega Umberto Peca del 21 luglio 2023, dalla quale emergevano elementi indicativi della buona fede dell'indagato. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo corruttivo. Non sarebbero stati individuati il tempo e il luogo di raggiungimento dell'accordo illecito, né il suo contenuto.

L'argomentare del Tribunale sarebbe apparente e congetturale laddove ritiene che il Basile si sia attivato solo in quanto le missive del Tenaglia erano state protocollate presso l'Ente. In tal modo inferisce da una circostanza certa (l'attivazione del Basile a seguito delle comunicazioni del Tenaglia) una convinzione personale (l'aver il R.U.P. agito solo in quanto costretto dall'ufficialità delle note del proprio collaboratore). Il che costituirebbe una mera illazione, comunque, contraddetta dalla circostanza che il Basile aveva denunciato inadempienze della concessionaria di propria iniziativa e, addirittura, aveva segnalato la presenza di rifiuti speciali e l'esigenza di rimuoverli da parte della società concessionaria. 3.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione delle note del 26 maggio 2018 e 8 agosto 2018 a firma del ricorrente. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 356 e 319 cod. pen. La corruzione propria non può prescindere dalla precisa individuazione di un atto, ricompreso nel sinallagma illecito, che possa ritenersi contrario ai doveri d'ufficio del soggetto qualificato. Nella fattispecie non sarebbero stati individuati gli atti omessi dal Basile nel periodo successivo al dicembre 2016/ febbraio 2017 fino al luglio 2023.

Il che, già, non consentirebbe di accertare la violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. L'esercizio dei poteri pubblicistici funzionali presuppone che essi siano attivabili. Nel caso in esame non vi sarebbero indizi che il Basile fosse presente durante l'interramento dei rifiuti o che ne fosse a conoscenza. Sarebbero le stesse modalità della condotta illecita delle società concessionarie a escludere il concorso dell'indagato. Per accertarla sono, infatti, state necessarie relazioni dei geologi, lo scavo di trincee, gli accertamenti dell'A.R.T.A.

Abruzzo, l'assunzione di sommarie informazioni e le videoriprese. Non vi sarebbe, poi, un collegamento temporale tra il versamento delle singole somme e l'omesso compimento di un atto d'ufficio da parte del R.U.P. Difetterebbero elementi indiziari, tali da potere ricollegare i versamenti di modici importi di danaro, scaglionati nel tempo dal 2016 al 2021 (euro 900,00, euro 400,00 ed euro 100,00), con l'asserita e concomitante condotta illecita del prevenuto. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dazioni di denaro in contante.

Basile avrebbe fornito una spiegazione alternativa della disponibilità in contanti di somme di denaro ulteriori ed estranee rispetto agli emolumenti stipendiali riferibili ad impieghi pubblici, che impedirebbe di interpretare il dato probatorio in esame esclusivamente in senso dimostrativo del preteso pactum sceleris (prelievi dal conto corrente della madre, così da poterla accudire). Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fosse onere dell'indagato dimostrare la provenienza lecita dei versamenti del danaro contante, pur in assenza di qualsiasi elemento istruttorio che riconducesse al corruttore il danaro versato sui propri conti correnti dal pubblico funzionario, quali, ad esempio, intercettazioni o messaggi. 3.7.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della memoria del ricorrente del 4 dicembre 2024, con riferimento all'assunzione del figlio Matteo. La memoria evidenziava che nel 2016/2017, periodo di omesso compimento di atti d'ufficio da parte del Basile Maurizio secondo il Tribunale del riesame, Matteo Basile non era neppure iscritto all'Università e, quindi, non si poteva porre la questione della sua assunzione; inoltre, le utilità tratte da Basile Matteo erano alquanto modeste. 3.8.

Violazione di legge e vizio di motivazione sulla rilevanza dell'assunzione di Basile Matteo. La motivazione dell'ordinanza si fonderebbe su mere congetture. Mancherebbe qualsiasi prova della corrispettività tra la condotta di Basile Maurizio e l'assunzione del figlio Matteo, non essendo il Collegio della cautela riuscito ad inferire da alcuna circostanza che l'utilità conseguita dall'indagato, per interposta persona, costituisse la contropartita di atti contrari ai doveri d'ufficio. Esisterebbero, semmai, elementi sintomatici dell'esistenza di un accordo tra le parti per l'assunzione del figlio, ma non anche la prova dei favori del Basile nei confronti della società concessionaria dei lavori all'interno del Cimitero, e neppure la prova che l'assunzione del figlio Matteo fosse una utilità fornitagli da essa società per il compimento di tali favori.

L'anomalia del patto, che arrecava vantaggio ad entrambe i contraenti, non si sarebbe tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinallagmatica tra l'atto di ufficio e l'utilità, in quanto non sarebbe emerso né quale atto Basile Maurizio avrebbe omesso per consentire l'assunzione del figlio o per remunerare la società della avvenuta selezione né tantomeno una sincronia temporale tra lo svolgimento dell'attività d'ufficio, asseritamente illegittima o illecita, dell'indagato e l'assunzione del figlio. Il Tribunale avrebbe, invece, valorizzato il pagamento degli onorari da parte di società del gruppo "De Francesco", la circostanza che Basile non comunicasse all'Ente l'assunzione del figlio da parte di una società sulla quale esercitava un potere di vigilanza, tra l'altro non vera in quanto la "G.R.E. Development" non era società concessionaria del Comune e la circostanza, indimostrata, che, successivamente al venir meno della sua posizione lavorativa, questi non venisse rimpiazzato con qualcuno.

Trattasi di elementi neutri, che nulla provano circa pretesi favoritismi del funzionario Basile e circa il fatto che l'assunzione del figlio fosse stata la causa o la conseguenza di sue condotte anti - doverose. 3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.4.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Gianferotti Marcello deducendo unicamente il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L' indagato risulta residente in Spagna da oltre sei anni, e quindi da ben prima dell'inizio delle presunte condotte corruttive attribuite ai correi.

Svolge la propria attività lavorativa quale consulente finanziario ma, per quanto rileva ai fini del presente giudizio cautelare, nulla depone nel senso di poter rappresentare che egli abbia posto in essere condotte attive e consapevoli finalizzate alla consegna o alla promessa di dazione al Maurizio Basile di denaro o qualsiasi altra utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.

2. Deve premettersi che in caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04). 3.Nel caso in esame ciò non è sicuramente avvenuto con riferimento alle posizioni Gianferotti e Tsiluyko (indagati solo per corruzione, i gravi indizi della quale erano stati esclusi dal G.i.p.).

Il Tribunale del riesame non ha espresso alcuna valutazione e si è limitato a evidenziare che i predetti, in quanto aventi ruoli direttivi nella società che aveva assunto Basile Matteo, erano stati, conseguentemente, correttamente ritenuti gravemente indiziati del delitto di corruzione. In tal modo, l'ordinanza impugnata, ha sovvertito la decisione del G.i.p., senza fornire motivazione alcuna circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al pactum sceleris e alla dazione di denaro da parte di Basile Maurizio, e non ha fatto, conseguentemente emergere alcunché in merito alla responsabilità degli indagati, apoditticamente sostenuta.In relazione ai ricorrenti l'ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con riferimento alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4.Con riferimento alla condotta di corruzione contestata a Basile Maurizio e a De Francesco Franco Antonio, il Tribunale del riesame non ha vagliato le ragioni giustificative del rigetto della misura cautelare da parte del G.i.p. e non le ha superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale. 4.1.

Va premesso che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e, sinallagmaticannente, la prestazione di un'utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011 dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Nel caso in esame, invece, la motivazione della ordinanza impugnata si incentra sulle somme di denaro, invero, esigue, - delle quali Basile Maurizio è risultato avere la disponibilità in un arco di tempo molto ampio, e delle quali il predetto ha, comunque, fornito una giustificazione -, per ritenere sussistente la corruzione da parte di De Francesco, senza che, in alcun modo, risultasse documentata la dazione.

La motivazione è carente anche laddove i Giudici del riesame sostengono il compimento da parte di Basile di un atto contrario ai doveri di ufficio, avendo il predetto allegato ampia documentazione attestante i molteplici interventi di controllo all'interno del cantiere gestito dai De Francesco, con relativa diffida alla regolarizzazione di ciò che era stato ritenuto non in regola. Nulla viene, poi, detto circa la provenienza da De Francesco Franco Antonio del denaro contante rinvenuto nella disponibilità di Basile, il quale ha, invece, provato il prelievo dello stesso dal conto corrente della madre per poi riversarlo sul suo. 4.2.

Circostanza sicuramente più significativa, sotto il profilo del quadro indiziario, è costituita dall'assunzione del figlio di Basile presso una società riconducibile a De Francesco. L'ordinanza impugnata però, anche in questo caso, non si è confronta con gli elementi informativi che erano stati valutati dal G.i.p. e ulteriormente riproposti in sede di riesame dalla difesa e non fornisce alcuna motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che il compimento dell'asserito atto contrario ai doveri d'ufficio fosse stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (in questo senso, tra le più recenti massimate, si possono citare:

Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è, infatti, necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.

La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, non può da sola fondare la gravità indiziaria sulla finalizzazione della stessa al comportamento anti-doveroso del pubblico ufficiale. Nel caso in esame, tale dimostrazione non è stata data, essendosi limitato il Tribunale del riesame a sostenere che il G.i.p. aveva errato nel presumere la buona di Basile. Circostanza, questa, non desumibile dalla lettura dell'ordinanza genetica, avendo il G.i.p. indicato analiticamente le ragioni che impedivano di ritenere che tra gli indagati fosse intervenuto un accordo corruttivo.

Nei confronti di Basile Maurizio e De Francesco Franco Antonio, pertanto, in relazione al reato di corruzione, si imporrebbe l'annullamento con rinvio. Va però considerato che sono fondati, comunque, come si vedrà, anche i motivi di ricorso aventi ad oggetto l'insussistenza delle esigenze cautelari e che, per questo, la conclusione è necessariamente quella dell'annullamento senza rinvio. In ragione dell'interesse della parte, quindi, tale decisione dovrà prevalere. 5.Ritiene il Collegio che, in relazione a Basile Maurizio, l'ordinanza impugnata fornisca una motivazione insufficiente e illogica anche in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 356 cod. pen., omettendo, altresì, di confrontarsi costruttivamente con l'ordinanza genetica.

Si contesta al ricorrente di avere concorso con De Francesco Franco Antonio e De Francesco Alessandro nella frode nell'esecuzione del contratto di project financing per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ampliamento del cimitero di Francavilla a Mare e, in particolare, pur avendo avuto contezza dell'interramento di rifiuti pericolosi e dell'utilizzo di materiali del tutto difformi per realizzare la massicciata stradale funzionale al raggiungimento del cimitero, di non aveva posto in essere concrete iniziative volte a bloccare i lavori e a contestare l'interramento dei rifiuti.

L'ordinanza impugnata nulla ha detto con riferimento alla documentazione allegata dall'indagato, che evidenziava come il predetto si fosse attivato (avvisando di ciò il Sindaco) per contestare alle società di De Francesco inadempienze contrattuali e, in particolare, la presenza di rifiuti speciali, disponendone la immediata rimozione. È illogico ritenere che, nell'ambito della medesima procedura di esecuzione di opere cimiteriali, da un lato il ricorrente agevolasse l'attività illecita della concessionaria, omettendo di esercitare i poteri di controllo sull'attività svolta e dall'altro contestasse le inadempienze contrattuali e preannunciasse la risoluzione del contratto.

Risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta nelle memorie difensive che Basile, ricevuta la segnalazione da parte del coadiutore, Tenaglia, da lui nominato, provvedeva immediatamente ad effettuare dei sopralluoghi, a richiedere la documentazione relativa alla procedura di riutilizzo del materiale in cantiere al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti ed in particolare del d. Igs n. 152/06 e ad invitare espressamente, come detto, il direttore dei lavori "a sospendere ogni attività relativa alla formazione della massicciata stradale ed effettuare tutte le necessarie verifiche", come da richiamata nota prot. n. 1/02/2017.

Il successivo esito positivo delle verifiche in cantiere effettuate ed attestate dal direttore dei lavori, come da richiamato verbale del 21/2/2017, esimevano, peraltro, il R.U.P. dallo svolgere ulteriori attività. E infatti, se è vero che il R.U.P., ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 ha il compito di curare in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo e di verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni, è altrettanto vero che il successivo art. 101 precisa che il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori "cui demanda espressamente il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, si imporrebbe l'annullamento con rinvio, ma, considerata la fondatezza dei motivi di ricorso aventi ad oggetto l'insussistenza delle esigenze cautelari la conclusione è necessariamente quella dell'annullamento senza rinvio.

6. Nessun motivo di ricorso è stato articolato da De Francesco Franco Antonio e De Francesco Alessandro in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli artt. 356 e 411 cod. pen., peraltro riconosciuti anche dal G.i.p., il quale non ha concesso la misura richiesta ritenendo assenti - a differenza del Collegio della cautela - le esigenze cautelari. Come si è detto, essendo fondati i motivi di ricorso degli indagati sulle esigenze cautelari, anche con riferimento a tali incolpazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.7.Meritano accoglimento i ricorsi di De Francesco Franco Antonio, De Francesco Alessandro e Basile Maurizio aventi ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari.

Rileva il Collegio che non emergono, dall'ordinanza impugnata, elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione del rischio di commissione da parte dei predetti di ulteriori reati, posto che non si motiva sulla probabilità che, allo stato, si presenti un'occasione per compiere delitti della stessa specie, in ragione della cessazione delle situazioni di fatto che hanno reso possibile, o comunque, agevolato la commissione dei delitti per i quali si procede, nonché della peculiarità degli stessi e del tempo ormai decorso.

Quanto a Basile, devono considerarsi: • la cessazione della carica di R.U.P.; • le dimissioni dei coindagati dalle cariche sociali; • l'assenza di collegamenti con altri contesti amministrativi che potrebbero rappresentare occasione di illecito. Quanto a De Francesco Franco Antonio, deve evidenziarsi che, dal 5 dicembre 2024, non è più amministratore della Cimitero San Franco e dal 6 dicembre 2024 non è più l'amministratore della De Francesco Costruzioni S.r.l. Quanto, infine, a De Francesco Alessandro, va sottolineato che lo stesso non ha mai ricoperto alcun ruolo o potere gestorio all'interno della compagine societaria De Francesco Costruzioni.

Neppure, d'altra parte, la modalità della condotta, valutata congiu