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Sentenza — n. 15281/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15281/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di 1 orino ha disposto la consegna di Rachid Omri, in esecuzione dei mandati d arresto europei, emessi dall'autorità giudiziaria spagnola il 22 giugno 2023 e il :4 agosto 2023 in relazione ai reati di guida senza patente in stato di recidiva.

Regesto Legislator

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art. 16 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15281/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell?. spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determi -lata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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espulsione di familiari immigrazione clandestina rischio d'emigrazione domanda d'asilo di rom estradizione semplificata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 16 cod. proc. pen
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell?.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Omri Rachid, nato a Kourigba il 29/5/1998 avverso la sentenza del 25/3/2025 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso c iiedendo di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di 1 orino ha disposto la consegna di Rachid Omri, in esecuzione dei mandati d arresto europei, emessi dall'autorità giudiziaria spagnola il 22 giugno 2023 e il :4 agosto 2023 in relazione ai reati di guida senza patente in stato di recidiva.

2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegr ando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'ai t. 18-bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la :elazione affettiva del ricorrente con Noemi Drago era iniziata prima del ma rimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato rin tracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere sc ntare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul :erritorio italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbre io 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile I ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che iecidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il rif Timento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, e ;sendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motiv previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere )roposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell'8/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911 — 01).

In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, ir tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che il 'volgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in redltà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 20( 5 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ric Drso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, IHjzu, Rv. 282260 - 01;

Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 182911 - 01).

3. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di pre unti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha c msurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte d appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte ver ficare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesami lare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede r i merito possa condurre a differenti esiti.

In particolare, la Corte territoriale ha chiarito — con argomentazio li esenti da qualsivoglia censura — che la documentazione offerta dimostrava uni:amente una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, post ) che il matrimonio con Noemi Drago, intestataria del contratto di locazione del 'alloggio abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di Irir a Ionela Mocanu risultava solo che Omri lavorava presso il suo autolavaggic, senza specificare da che data. La menzionata Corte ha affermato, quindi, ch ? non vi era prova del radicamento del consegnando in Italia.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell?. spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determi -lata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

5. La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui ali! art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tl& ricorrente al pagarne' ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas3a delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così decis