Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15279/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for public office disqualification despite plea bargain exemption from accessory penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the accessory penalty of public office disqualification. The defendant's defense argued that the trial court violated procedural rules by applying this penalty despite a plea bargain explicitly exempting the defendant from all accessory penalties. The court ruled that the specific exemption clause in the plea agreement implicitly covered the general statutory provision for public office disqualification, rendering the lower court's application illegal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 29 cod. pen.; When a plea bargain in corruption cases exempts the defendant from accessory penalties under Art. 317-bis, this exemption implicitly extends to the general provision for public office disqualification under Art. 29, prohibiting the judge from applying it.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain exemption accessory penalties public office disqualification corruption charges procedural violation annulment without remand statutory interpretation corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato a Maurizio Croce, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 29 cod. pen.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 mar !o 2025, il Procuratore generale, Antonietta Picardi, ha chiesto l'annullamento senta rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena acce ;soda di cui all'art. 29 cod. pen.
Art. 317-bis cod. pen.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione all'i -nputato delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. e, al conte npo, ha dichiarato Croce interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è, del resto, ammissibile il ricorso per ca ;sazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in quest ) caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: $ ez.
art. 29 cod. pen
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 mar !o 2025, il Procuratore generale, Antonietta Picardi, ha chiesto l'annullamento senta rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena acce ;soda di cui all'art. 29 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato a Maurizio Croce, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre ar ni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di corruzione e di finanziameni illecito dei partiti.
art. 317-bis cod. pen
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione all'i -nputato delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 49477 del 13/11/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Croce Maurizio, nato a Messina il 02/11/1971; avverso la sentenza emessa in data 21/11/2024 dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro:uratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto l'annullamento senza rirT io della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessor a di cui all'art. 29 cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato a Maurizio Croce, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre ar ni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di corruzione e di finanziameni illecito dei partiti. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione all'i -nputato delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. e, al conte npo, ha dichiarato Croce interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Gli avvocati Fabrizio Biondo e Bonaventura Candido ricorrono avverso questa sentenza e ne chiedono l'annullamento. Con unico motivo, i difensori censurano la violazione dell'art. 29 c( d. pen., in quanto il ricorrente è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 13 durata di cinque anni, ancorché la richiesta di applicazione della pena fosse sub Drdinata all'esenzione dall'applicazione di tali pene, secondo quanto previsto dalr irt. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. Ove il Tribunale avesse inteso superare l'accordo delle parti in or line alla mancata applicazione delle pene accessorie, in conformità al disposto dell' Irt. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., avrebbe dovuto rigettare la richiesta di app icazione pena. I difensori rilevano, inoltre, che la previsione di cui all'art. 29 coc. pen. è generale rispetto a quella di cui all'art. 317-bis cod. pen. e, dunque, lon può essere applicata quando questa ipotesi sia esclusa.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 mar !o 2025, il Procuratore generale, Antonietta Picardi, ha chiesto l'annullamento senta rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena acce ;soda di cui all'art. 29 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con unico motivo, i difensori censurano la violazione dell'art. 29 c pen., in quanto il ricorrente è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per I a durata di cinque anni, malgrado la richiesta di applicazione della pena fosse subordinata all'esenzione dall'applicazione di tali pene ai sensi dell'art. 444, comma 3- bis, cod. proc. pen.

3. Il motivo è ammissibile, in quanto, in conformità al disposto dell' ìrt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deduce un difetto di correlazione tra la rii:hiesta e la sentenza. In tema di patteggiamento, è, del resto, ammissibile il ricorso per ca ;sazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in quest ) caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: $ ez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. Rv. 277552 - 01; conf.

Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01, con riferimento alla ri :orribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiannento che ha appli:ato una misura di sicurezza che non ha formato oggetto dell'accordo delle parti). Il motivo è, inoltre, fondato. L'art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. sancisce che «Nei procedir lenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- -er, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice pnale , la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzil Ine dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a i ali pene accessorie.

In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene acc!ssorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere c Dncessa, rigetta la richiesta». Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di l( gittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: 5 ez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta espressamen :e che la richiesta di applicazione della pena presentata congiuntamente dalle )arti era subordinata all'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie.

Il Tribunale di Messina, tuttavia, dopo aver applicato al ricorrente [il pena di tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di corruzl )ne e di finanziamento illecito dei partiti, ha escluso l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. e, al contempo, ha dichiarato I' mputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Questa ultima statuizione è, tuttavia, illegittima, in quanto contras:a con la richiesta delle parti, accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, di E scludere l'applicazione delle pene accessorie in conformità al disposto dell'art. L' Id. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Del resto, stante la natura speciale dell'art. 317-bis cod. pen. risp etto alla previsione generale dell'art. 29 cod. pen., l'accordo relativo all'esenzi( ne delle pene accessorie prevista dalla disciplina speciale non può che riguarda .e anche l'esonero relativo alla previsione generale sulle pene accessorie.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere nnullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'int, Tdizione dai pubblici uffici, che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'app icazione della pena accessoria dell'inter