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Sentenza — n. 15270/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Canestri inadmissible following his formal waiver of the right to contest the lower court's decision. Although the defendant had previously challenged the dismissal of his request for a new trial, he subsequently submitted a declaration explicitly renouncing the appeal due to a lack of interest. The court ruled that this waiver rendered the subsequent appeal procedurally void, thereby preventing the application of specific procedural consequences under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 613, comma 6 c.p.p.: A formal waiver of the right to appeal by the accused renders the subsequent appeal inadmissible, precluding the application of procedural consequences typically associated with such appeals.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissible appeal formal renunciation lack of interest Code of Criminal Procedure procedural waiver Corte di Cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 613, comma 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Canestri Fabrizio nato a CAPRANICA PRENESTINA il 18/06/1945 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO che hz chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la rinunzia all'impugnazione

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che la difesa di Fabrizio Canestri, sottoposto alla misura degli arresti dc miciliari perché gravemente indiziato del reato di corruzione propria, ha impugnato Voi dinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame in erposto dall'indagato; Rilevato, ancora, che il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso per la sopra /venuta carenza di interesse meglio precisata nella dichiarazione di rinunzia; Ritenuto che nel caso, alla inammissibilità del ricorso conseguente alla rinur zia non seguono anche le pronunce di cui all'ad 613 cpp. per le addotte ragioni giusi ificative sottese alla rinunzia stessa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/1