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Sentenza — n. 15107/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15107/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata assolveva perché il fatto non sussiste - ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. - Costantino Calcagno dal reato di favoreggiamento personale a lui ascritto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 378 cod. pen.: il delitto in oggetto integra un reato di pericolo di guisa che non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata e/o che sia stata effettivamente realizzata la elusione delle indagini. Dunque, il reato è configurabile qualora, come nel caso di specie, la persona, sentita dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lei noti, nonostante l'autorità procedente sia già in possesso dell'informazione richiesta.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen, art. 378 cod. pen, art. 49 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 593 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15107/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Il PG ha presentato conclusioni scritte in epigrafe indicate. Il difensore non ha concluso.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte favoreggiamento confessione false indicazioni su attività commerciali comunicazione degli elementi a carico partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata assolveva perché il fatto non sussiste - ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 378 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 378 cod.
art. 49 cod. pen
Il dictum assolutorio è stato fondato sulla inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
L'esegesi offerta dal Tribunale si è discostata da tali principi, dal momento che se è vero che il De Rosa veniva tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 593 cod. proc. pen
Ne consegue, dunque, in accoglimento del ricorso, si impone l'annullamento della sentenza: poiché questa è stata pronunciata dopo la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Calcagno Costantino, nato a Torre del Greco il 20/06/1983 avverso la sentenza emessa in data 26/11/2024 dal Tribunale di Torre Annunziata Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata assolveva perché il fatto non sussiste - ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. - Costantino Calcagno dal reato di favoreggiamento personale a lui ascritto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 378 cod. pen.: il delitto in oggetto integra un reato di pericolo di guisa che non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata e/o che sia stata effettivamente realizzata la elusione delle indagini. Dunque, il reato è configurabile qualora, come nel caso di specie, la persona, sentita dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lei noti, nonostante l'autorità procedente sia già in possesso dell'informazione richiesta.

3. L'udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Il PG ha presentato conclusioni scritte in epigrafe indicate. Il difensore non ha concluso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Il Tribunale ha assolto con formula piena Costantino Calcagno dal reato di favoreggiamento personale a lui ascritto, nonostante il predetto- sentito a s.i.t. dalla Polizia Giudiziaria - avesse affermato, contrariamente al vero, di non avere assistito ad alcuna cessione di sostanza stupefacente da parte di Francesco De Rosa nei confronti di Marco Burlesco. 2.1. Il dictum assolutorio è stato fondato sulla inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. : la falsa dichiarazione resa dal Calcagno non era in grado di apportare aiuto al De Rosa e/o di eludere le indagini, trattandosi di un fatto già entrato nel patrimonio cognitivo della competente autorità giudiziaria procedente, per avere - da un lato- gli agenti di Pg assistito de visu e de auditu alla cessione di cocaina tanto da procedere all'arresto in flagranza di reato del medesimo De Rosa e, dall'altro lato, per avere lo stesso acquirente Burlesco contemporaneamente confermato l'avvenuto acquisto della sostanza stupefacente.

3. Il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera, che può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, e che si commette ponendo in essere un'azione ex se idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Non è, tuttavia, necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, Rv. 228257;

Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, Rv. 251649; Sez. 6, n. 9989 del 5/2/2015, Paladino, Rv. 262799; Sez. 6 n 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv 267726). 3.1. Come precisato da questa Corte, l'intralcio del corso della giustizia deve compendiarsi «in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo» o allo hi—N) ( svolgimento delle indagini o all'attività di istruzione dibattimentale. Ed infatti, il termine "investigazioni" - cui rimanda il testo della norma - ha un ampio orizzonte semantico, dovendo essere interpretato in relazione alla oggettività giuridica del favoreggiamento personale.

A tal proposito, si è precisato come, in linea generale, il bene da tutelare debba essere ravvisato nell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nel suo complesso, non solo nella fase delle investigazioni da parte della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 14222 del 23 novembre 1999, Poncet ed altri, Rv. 215596; Sez. 6, n. 7270 del 21 marzo 2000, P.G. in proc. Liguoro A, Rv. 216888). 3.2. In tal senso questa Corte ha già avuto modo di precisare - con argomentazioni che si condividono - come il delitto di favoreggiamento sia « configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a sviare l'attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verità» (così in motivazione Sez. 6, n. 7270 del 21 marzo 2000, P.G. in proc.

Liguoro A, Rv. 216888).

4. L'esegesi offerta dal Tribunale si è discostata da tali principi, dal momento che se è vero che il De Rosa veniva tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, essendo la cessione dello stupefacente avvenuta sotto la diretta percezione degli Agenti di Pg procedenti, è nondimeno vero che le false dichiarazioni rese dal Calcagno, nonostante l'autorità inquirente fosse già in possesso delle necessarie informazioni, pregiudicano la "ricerca della verità" in ordine all'accertamento dei reati cui è funzionale il processo penale nel suo complesso e che necessita pertanto di una pluralità di elementi il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Il delitto è, dunque, configurabile anche quando, come nel caso specifico, il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti e nonostante la concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente (così Sez. 6, n. 6235 del 10/02/2000, Rv. 216228; Sez. 6, n. 28426 del 13/06/2013, Sola, Rv. 256064).

5. Ne consegue, dunque, in accoglimento del ricorso, si impone l'annullamento della sentenza: poiché questa è stata pronunciata dopo la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen. da parte della legge n. 114 del 2024, che ha escluso per il pubblico ministero la facoltà di presentare appello avverso sentenze di proscioglimento per reati relativamente ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il ricorso costituiva l'unico mezzo di impugnazione consentito, da ciò discendendo che il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. al medesimo Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo