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Sentenza — n. 14845/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14845/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Lamezia Terme in data 25 marzo 2019, con cui Manuel Saladino è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate dalla futilità dei motivi. Ha proposto ricorso Saladino, tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell'improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesioni, aggravato solo in relazione alla futilità dei motivi.

Regesto Legislator

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art 577 cod. pen, art 585 cod. pen; Sentenza — n. 14845/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Va infatti rilevato che l'aggravante dei futili motivi è prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., che è richiamato dall'art. 577, comma primo, n. 4 cod. pen. Posto che l'art 577 cod. pen. è a sua volta richiamato dall'art 585 cod. pen., deve ritenersi che, ricorrendo un'ipotesi aggravata ai sensi di tale disposizione, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. pen., che fa a tal fine eccezione solo per le ipotesi di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena trauma alla mano peggioramento del danno alla salute lesioni semplici qualificate caso di rigore abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art 577 cod. pen
Posto che l'art 577 cod. pen.
art 585 cod. pen
è a sua volta richiamato dall'art 585 cod. pen., deve ritenersi che, ricorrendo un'ipotesi aggravata ai sensi di tale disposizione, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saladino Manuel, nato il 01/11/1997 a Lamezia Terme avverso la sentenza in data 06/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alenni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Lamezia Terme in data 25 marzo 2019, con cui Manuel Saladino è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate dalla futilità dei motivi.

2. Ha proposto ricorso Saladino, tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell'improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesioni, aggravato solo in relazione alla futilità dei motivi.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Va infatti rilevato che l'aggravante dei futili motivi è prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., che è richiamato dall'art. 577, comma primo, n. 4 cod. pen. Posto che l'art 577 cod. pen. è a sua volta richiamato dall'art 585 cod. pen., deve ritenersi che, ricorrendo un'ipotesi aggravata ai sensi di tale disposizione, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. pen., che fa a tal fine eccezione solo per le ipotesi di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.