Ordinanza — n. 13622/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA letta la richiesta avanzata dal Comune di Padova con cui si chiede la correzione della sentenza n. 21109 emessa il 14/06/2022 dalla Corte di cassazione nella parte in cui non si è proceduto alla liquidazione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile costituita e vittoriosa, Comune di Padova, essendo stati i ricorsi degli imputati rigettati ai fini civili; viste le conclusioni e la nota spese depositate dal Comune di Padova trasmesse tramite posta elettronica certificata per l'udienza del 14/06/2022, in cui il procedimento, come detto, fu trattato e deciso; rilevato che a detta liquidazione non si è proceduto per mero errore; ritenuto quindi di dover correggere la sentenza indicata e condannare gli imputati Piccolo Francesco e Grossole Moreno alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore del Comune di Padova, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13622/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione della sentenza n. 21109 del 2023 della Corte di cassazione aggiungendo nel dispositivo dopo le parole "agli effetti civili" le seguenti "Condanna Piccolo Francesco e Grossole Moreno alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore della parte civile, Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro - tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA letta la richiesta avanzata dal Comune di Padova con cui si chiede la correzione della sentenza n. 21109 emessa il 14/06/2022 dalla Corte di cassazione nella parte in cui non si è proceduto alla liquidazione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile costituita e vittoriosa, Comune di Padova, essendo stati i ricorsi degli imputati rigettati ai fini civili; viste le conclusioni e la nota spese depositate dal Comune di Padova trasmesse tramite posta elettronica certificata per l'udienza del 14/06/2022, in cui il procedimento, come detto, fu trattato e deciso; rilevato che a detta liquidazione non si è proceduto per mero errore; ritenuto quindi di dover correggere la sentenza indicata e condannare gli imputati Piccolo Francesco e Grossole Moreno alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore del Comune di Padova, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione della sentenza n. 21109 del 2023 della Corte di cassazione aggiungendo nel dispositivo dopo le parole "agli effetti civili" le seguenti "Condanna Piccolo Francesco e Grossole Moreno alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore della parte civile, Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro - tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024.