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Sentenza — n. 13621/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13621/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/06/2021, con cui Fusco Gerardo è stato condannato per il reato di riciclaggio perché, in concorso con il fratello (assolto in primo grado) e Siniscalchi Matteo (giudicato separatamente), dopo aver acquistato una determinata autovettura provento di rapina, vi avrebbe apposto, previa falsificazione del telaio, le targhe di un'altra autovettura, in realtà demolita nel 2007.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13621/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un ricorso articolato solo sulla rivisitazione delle emergenze probatorie acquisite nel corso del processo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Non vi è nessun riferimento all'art. 630 cod. proc. pen, e alle ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione. Nulla è stato indicato, nulla è stato dedotto.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento procedimento per falsità falsificazione dei pesi e delle misure accertamento inesatto dei fatti reticenza dolosa dei difetti guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fusco Gerardo, nato a Altavilla Silentina il 27/11/1964 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/06/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/06/2021, con cui Fusco Gerardo è stato condannato per il reato di riciclaggio perché, in concorso con il fratello (assolto in primo grado) e Siniscalchi Matteo (giudicato separatamente), dopo aver acquistato una determinata autovettura provento di rapina, vi avrebbe apposto, previa falsificazione del telaio, le targhe di un'altra autovettura, in realtà demolita nel 2007.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando un unico motivo. Il tema attiene all'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni di tale Di Sarli emergerebbe che Fusco avrebbe fornito il numero di telaio dell'auto rottamata sull'auto rubata; si tratterebbe di una circostanza non provata e in tal senso si rivisitano una serie di evidenze probatorie acquisite nel processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Si tratta di un ricorso articolato solo sulla rivisitazione delle emergenze probatorie acquisite nel corso del processo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Non vi è nessun riferimento all'art. 630 cod. proc. pen, e alle ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione. Nulla è stato indicato, nulla è stato dedotto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024