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Sentenza — n. 13267/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13267/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato Vito Cavone alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui capo 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 13267/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato il giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, nonostante la rituale richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore di fiducia d Vito Cavone ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e successive modifiche.

Parole chiave

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censure procedurali difetto formale di procedura diritto di essere sentito obbligo di comparizione all'udienza impedimento processuale procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato Vito Cavone alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 612 cod. pen
e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui capo 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cavone Vito, nato a Bari il 30/11/1975 avverso la sentenza del 13/5/2024 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato Vito Cavone alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui capo 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato il giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, nonostante la rituale richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore di fiducia d Vito Cavone ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giu:11.7.io di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pani: ernia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e temptistiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito cameran non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto diffornie da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli offetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01).

Nel caso in esame, il giudizio di appello è stato trattato con rito carnerale, nonostante il difensore dell'imputato il 12 marzo 2024, a fronte della noti:iita del decreto di citazione, avvenuta il 4 marzo 2024 per l'udienza fissata pEr il 13 maggio 2024, avesse inoltrato rituale richiesta di trattazione orale all'indirizzo p.e.c., compreso nell'elenco pubblicato nel portale dei servizi telemailil del Ministero della Giustizia e riferibile all'ufficio della Corte di appello di Bari deputato a ricevere gli atti di impugnazione. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza ni- vio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio. Così