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Ordinanza — n. 13101/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court grants remission of appeal deadline due to failure to cite defendant and counsel for second instance trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the remission of the appeal deadline for the defendant, Madonna Valeria, following a request by the Court of Appeal of Rome. The defendant argued that her participation in the second instance proceedings was prevented because she was not cited for the appeal trial, having been represented by a different lawyer than her appointed counsel. The Court ruled that this failure constituted force majeure under Article 175 of the Code of Criminal Procedure, justifying the restoration of the time limit to file a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 175 comma 1 c.p.p.; Art. 670 c.p.p.: The failure to cite the accused and their counsel for the appeal trial constitutes force majeure, justifying the remission of the deadline to file a cassation appeal.

Parole chiave

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force majeure failure to cite remission of deadline cassation appeal second instance trial procedural defect contradictory principle impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 175 comma 1 c.p.p.
286243 - 01, ove si è chiarito che, ove ,f1:.nisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, cornina 4, cod.
Art. 670 c.p.p.
279738 - 01, che, in appft:azione del principio, prendendo atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 611 c.p.p.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la trattazione della r chiesta è stata disposta con le formalità dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la trattazione della r chiesta è stata disposta con le formalità dell'art. 611 cod.
art. 670 cod. proc. pen
279738 - 01, che, in appft:azione del principio, prendendo atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 670 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, ord. n. 14865 del 07/03/2024
Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera
pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Madonna Valeria, nata a Torre del Greco il 10/10/1956 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/10/2023; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del S:)!:tituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto che il ricorso venga acco itr1; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, Avvocato Bruno Lt. berti, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha d isposto la trasmissione a questa Corte dell'istanza presentata da Madonna Valeria 'ex art.670 cod. proc. pen. o di remissione in termini per proporre impugnazione - ricorso per cassazione" relativamente alla sentenza della Corte di appello di Roma del 13 ottobre 2023, irrevocabile il 27 gennaio 2024, qualificandola come rich 1.33ta di remissione in termini per proporre ricorso in cassazione avverso l'indicata sentenza di secondo grado.

2. Nella richiesta la condannata evidenzia che nel corso del giudizio di aopello è stata difesa da un difensore (Avvocato Sandro Marcheselli), revocato, e non dal nuovo difensore di fiducia (avv. Bruno Luberti), nominato sin dal 23 luglic , 2015, durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, e che aveva pres ntato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazic:ine di legittimità è fondata.

2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la trattazione della r chiesta è stata disposta con le formalità dell'art. 611 cod. proc. pen., ai sensi di un orientamento della giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio condi ride - in base al quale l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'ilnienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurEire alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, cd. n. 14865 del 07/03/2024, S., Rv. 286243 - 01, ove si è chiarito che, ove ,f1:.nisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, cornina 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per viclEzione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di innpugnazior e delle decisioni di legittimità).

3. Questa Corte ha ritenuto che integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, cornina 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01, che, in appft:azione del principio, prendendo atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché la citazione dell'imputato per il giudizio di appello era stata erroneamente notificata presso un di:e isore domiciliatario diverso da quello nominato, ha disposto la restituzione in 1:(:. rmini per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello).

Sulla base di quanto rappresentato nella richiesta (che trova pur tuale conferma nel provvedimento della Corte di appello di trasmissione della ricliiesta alla Cassazione) deve quindi disporsi la restituzione nel termine per prc:porre ricorso avverso la sentenza di condanna in appello.

P.Q.M.

Restituisce Madonna Valeria nel termine per proporre ricorso avvei'so la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.10.2023, cui trasmette gli Così deciso il 19 febbraio 2