Cassation annuls lower court ruling on preventive seizure review due to incorrect five-day transmission deadline application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator of the Republic appealed a Potenza court order declaring a preventive seizure ineffective due to late document transmission. The lower court incorrectly applied a strict five-day deadline derived from Article 309, ignoring established precedent that this term does not apply in review proceedings against seizures. The Supreme Court ruled that the five-day limit is inapplicable in this context, annulling the lower court's decision and remanding the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 5; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.: In review proceedings against preventive seizure measures, the mandatory five-day term for transmitting documents to the review court does not apply, contrary to interpretations suggesting a retroactive extension of that deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento nei riguardi di Amodeo Gabriele, nato a Potenza 1'01/05/1978; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarr e lo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza; lette le conclusioni dell'Avv. Gervasio Paolo Cicoria, difensore di fiducia dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inefficace, ai sensi deli artt. 309, comma 5, - 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro preventivo disposto nei riguardi di Amodeo Gabriele, indagato per un serie di delitti contro la pul:blica amministrazione, falso, accesso abusivo a sistema informatico. Dall'ordinanza impugnata si evince in punto di fatto che:
a) il riesame eri ;tato proposto il 28.6.2024;
b) in pari data la Cancelleria dell'Ufficio aveva davo a/ViS0 a mezzo pec - con relativa ricevuta di consegna - all'Autorità procedente a fine della trasmissione degli atti;
c) gli atti sarebbero stati trasmessi il 4.7.2024•.All'esito di un articolato ragionamento, Il Tribunale, in consapevole contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenza n. 26268 del 2013, "Cavalli" e n. 18954 del 2016 "Capasso" ha ritenuto "che il rinvio dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 comporti anche..... il rimbalzo del p -Edetto comma 10 al precedente comma 5 dell'art. 309, con la conseguenza che ,: . nche per le misure cautelari reali debba operare il termine perentorio di cinque giDrni , ivi previsto, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica p -esso il Tribunale di Potenza deducendo violazione di legge. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione della legge per come interpretata dalle Sezioni unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Le Sezioni unite hanno affermato il principio, che deve essere ribadito, per cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio ciElrart. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 3C:19, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo e dunque, nel procedimento di riesame avverso i provviidimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la :rasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, commi ':erzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 2td03/2013, Cavalli, Rv. 255581; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790.
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P. Q. M. n d Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunah ii Potenza l i e competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. n c e Così deciso in Roma il 3 dic