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Sentenza — n. 13087/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal upheld violation of seals conviction but annulled theft charge due to lack of statutory definition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft of seized property while upholding the charge for violation of seals. The defendant argued that no seals were physically affixed to the vehicle, constituting only an administrative violation. The court ruled that the theft charge lacks a legal basis when seals are absent, whereas the violation of seals charge remains valid regardless of physical seals if the state's custody intent is evident.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 349 cod. pen.: The crime of theft of seized property requires the existence of seals or equivalent signs of custody; without them, only the administrative violation applies. Conversely, the crime of seal violation is consummated by any conduct evading the custody obligation, even if no physical seals exist, provided the subject is aware of the legal restraint.

Parole chiave

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theft of seized property violation of seals administrative vs criminal seal absence custody obligation sequestro del veicolo contrassegno stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen., mentre va rigettato nel resto.
Art. 349 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dif;!risore dell'imputato, che con un unico ricorso deduce l'insussistenza sia del reatc di cui all'art. 349 cod. pen., dal momento che sulla vettura oggetto di sequistro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo sia di quello di cui all'alt 334 cod.
Art. 213 C.d.S.
AC 845 YF di sua proprietà, autovettura che risultava essere stata fatta segno di sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. appena due giorni prima (11 febbraio 2020) con affidamento in custodia allo stesso conducente.
Art. 191/1 — 2 bis C.d.S.
per violazione deVart. 191/1 — 2 bis C.d.S., segnalandolo successivamente all'autorità giudiziaria ache per il delitto di violazione di sigilli (art.
Art. 213, comma 4, d. Igs. n. 285 del 1992
pen., integrando la condotta accertata unicamente la violazione dell'art. 213, comma 4, d. Igs. n. 285 del 1992.
art. 334 cod. pen
Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen., mentre va rigettato nel resto.
art. 349 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dif;!risore dell'imputato, che con un unico ricorso deduce l'insussistenza sia del reatc di cui all'art. 349 cod. pen., dal momento che sulla vettura oggetto di sequistro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo sia di quello di cui all'alt 334 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010
pen., la Corte di merito non abbia :enuto minimamente conto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai in completa assonanza con Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep.
Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015
(Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, D , Rv.
Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018
si perfE!:iiiona, dunque, con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilil à del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sEm-npre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, D., Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sottile Filippo, n. in Germania 23/04/1971 avverso la sentenza n. 1232/24 della Corte di appello di Messina del 07/10/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sos;l: tuto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimen:c del ricorso quanto al reato di cui all'art. 334 cod. pen. e conseguente annulla -nento con rinvio limitatamente a tale contestazione e per la rideterminazionE della pena, con rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 03/10/2023 che aveva condannato Filippo Sottile in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 234 e 349 cod. pen. avvinti dalla continuazione, ribadendo la pena nella misura ci nove mesi di reclusione e 500 euro di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dif;!risore dell'imputato, che con un unico ricorso deduce l'insussistenza sia del reatc di cui all'art. 349 cod. pen., dal momento che sulla vettura oggetto di sequistro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo sia di quello di cui all'alt 334 cod. pen., integrando la condotta accertata unicamente la violazione dell'art. 213, comma 4, d. Igs. n. 285 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen., mentre va rigettato nel resto.

2. Il 13 febbraio 2020 l'imputato veniva sorpreso alla guida della Fiat Puril;) tg. AC 845 YF di sua proprietà, autovettura che risultava essere stata fatta segno di sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. appena due giorni prima (11 febbraio 2020) con affidamento in custodia allo stesso conducente. Gli operanti ne prendevano nota e sottoponevano nuovamente il vei::( lo a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. per violazione deVart. 191/1 — 2 bis C.d.S., segnalandolo successivamente all'autorità giudiziaria ache per il delitto di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.).

Tanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2-3) ed appare del cutto incomprensibile il fatto che, nell'esaminare la condotta astrattamente conte:;tata in violazione dell'art. 334 cod. pen., la Corte di merito non abbia :enuto minimamente conto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai in completa assonanza con Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, P.I3. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721, pronuncia che ha affermato il principio e la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sechnstro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispedo a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve ei;sere ritenuto solo apparente.

La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente I reato di cui all'art. 334 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3. Altrettanto univoca, ma in senso contrario alle prospettazioni difen5i /e, è invece la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in ordine alla configurabilità del delitto di violazioni di sigilli, commesso — come nel ca -so in esame - senza effrazione degli stessi, in quanto materialmente non apposti. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. per ,, non occorre, infatti, che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meni) che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo suffidente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la velontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposi ?lime o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifici: della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al pari:kolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autovil à, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conserv;i2ione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, D , Rv. 263882 - 01) Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfE!:iiiona, dunque, con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilil à del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sEm-npre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, D., Rv. 274088) 3.

All'annullamento parziale senza rinvio della sentenza in relazione al redto di cui all'art. 334 cod. pen. deve, tuttavia, seguire la restituzione degli atti Eid altra sezione della Corte di appello territoriale a fini di rideterminazione della pena per il delitto residuo di cui all'art. 349 cod. pen., non essendo possibile ricavare né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado ("si ritiene equa qiIIa di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa", pag. 4 sent. n. 11352023 Trib. Barcellona Pozzo di Gotto del 03/10/2023) la frazione irrogata per l'art. 334 cod. pen. in funzione di un intervento di questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui a l'art.334 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazi