Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and lacked the required specificity. The appellant challenged the calculation of sentencing increases for continued crimes but failed to explicitly articulate specific criticisms of the lower court's reasoning in the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, Art. 616 c.p.p.; The appeal and cassation petition are inadmissible for lack of specificity when the critical grounds regarding facts or law are not explicitly stated and argued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lilli Michele, nato a L'Aquila il 19/11/1987 avverso la sentenza emessa in data 10/04/2024 dalla Corte di appello di Ti: rino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di accogliere il ricorso quanto al motivo relativo al calcolo dell'aumento di pena per la continuazione e di rigettarlo nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con decreto emesso in data 9 marzo 2021, ha disposto il rinvio a giudizio, tra altri, di Michele Lilli per i delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 356 e 640, F. ; o: condo comma, n. 1, cod. pen., commessi in Torino, Settimo e Orbassano dal dicembre 2015 sino al 6 giugno 2017 (capo A) e del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 81, secondo comma, cod. pen., art. 46, comma 1, lett.
a) e b), d. Igs. 26 cittobre 1995, n. 504 (capo B). Secondo l'ipotesi di accusa, Michele Lilli, in qualità di amministratc n! della Elle Emme Petroli s.r.l. e di amministratore di fatto della Emme Petroli s;tr.l., in concorso con Elisa, Giuseppe e Americo Lilli, Antonio Cipriani, Endrio Mar :iale e Roberto Salvatori, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che la Elle Emme Petroli s.r.l. si era aggiudicata un bando incedo da Trenitalia s.p.a. e RFI s.p.a. per la fornitura di gasolio presso gli impianti e i depositi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e aveva stipulato il successivo contratto di fornitura, avrebbe commesso atti fraudolenti nell'esecuzione dello stesso, in quanto avrebbe eseguito consegne di que n :itativi di gasolio inferiori rispetto a quelle attestate, per effetto dell'alterazioni: degli apparecchi di misurazione installati a bordo delle autocisterne, che registi avano un quantitativo di litri inferiore a quello in realtà erogato; condotte accertate nelle date del 9 marzo 2017, del 26 aprile 2017, del 15 maggio 2017 e del E qiugno 2017.
Lilli, inoltre, avrebbe truffato le controparti contrattuali, in quanto, inducendo in errore gli addetti dei depositi ove avvenivano le forniture, si sarebbe pro:urato un ingiusto profitto per l'ammontare di euro 55.000, con corrispondente danno per RFI s.p.a. Da ultimo, Lilli avrebbe contraffatto il calco dei sigilli in piombo e in p astica apposti all'interno delle autocisterne della Petrol Trasporti s.r.l.
2. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 23 giugno 2012, ha dichiarato Michele Lilli colpevole dei reati a lui ascritti al capo a) e, riconosciuta la continuazione tra tali reati, e applicate le circostanze attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi ed euro 1.800 di rrit. 113 e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, in favore della parte civile costituita RFI s.p.a. Il Tribunale di Torino ha, da ultimo, assolto l'imputato dal delitto contestato al capo b) perché il fatto non sussiste.
3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Michele Lilli in ordine ai reati di truffa a lui ascritti commessi sino al 28 dicembre 2016, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e ha ridetErininato la pena in un anno, tre mesi ed euro 1.550,00 di multa.4. L'avvocato Luigi Giuliano, difensore di Michele Lilli, ha proposte icorso avverso questo sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 4.1.
Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nella valutazione della prova relativa alla responsabilità penale di Michele Lilli; la Corte di appello avrebbe mcItivato illogicamente in ordine alle visure camerali della società Elle Emme Petrol ;.r.l. e Petrol Trasporti s.r.l. e alle conversazioni telefoniche intercettate n. 86, 9'?, 102 e 122 del 6 giugno 2017. Ad avviso del difensore, non sarebbe vero che la Elle Emme Petroli s.r.l. diretta da Lilli fosse stata l'unica società ad aver tratto vantaggio delle condotte accertate; questa affermazione postulerebbe, infatti, la dimostrazion2 che i quantitativi di carburante non erogati fossero rimasti nella disponibilità di questa società.
Michele Lilli, inoltre, non era né socio, né amministratore della Petrol Trasporti s.r.I., ovvero della società alla quale appartenevano le autocisterne utilizzate per i trasporti e dalla quale dipendevano gli autisti. Le visure carnorali in atti dimostravano, infatti, che la società era di proprietà della Helle Holdinq s.r.l. e della Diebel Ecologica s.r.l. In tali società figuravano, a vario titolo, Elisa e Giuseppe Lilli, ma eni, rambi erano stati assolti dai reati contestati per non aver commesso il fatto all'esito del giudizio di primo grado.
Il referente dei trasportatori, inoltre, sarebbe stal o non Michele Lilli, ma il padre Mauro. Il tenore delle conversazioni telefoniche n. 86, 99, 102 e 122 del E qiugno 2017, intervenute dopo l'intervento della Guardia di Finanza presso l'impiarto RFI s.p.a. di Torino Stura, dimostrerebbe come l'imputato fosse ignaro degli ammanchi riscontrati. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato sulla consura proposta alle pagine 10-14 dei motivi di appello. 4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'ai t. 356 cod. pen., con riferimento alla ritenuta configurabilità di un unico reato di frode nelle pubbliche forniture "a consumazione prolungata"; questa qualifi:Ezione, infatti, comporta la consumazione del reato in occasione dell'ultimo episc dio in contestazione e non dei singoli inadempimenti posti in essere.
La Corte di appello, tuttavia, avrebbe fondato questa qualificazione giuridica su un precedente isolato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 12073 06/02/2020, Grecuccio, Rv. 278752 - 01) e avrebbe travisato il testo dell'accordo contrattuale intervenuto con RFI s.p.a. Non si sarebbe, infatti, in presenza di un unico contratto di sonnministrzione, che avrebbe dato luogo ad un fenomeno unitario di inadempimento, ma di una pluralità di contratti di fornitura, ciascuno dei quali integra un autonomo mato di frode nelle pubbliche forniture.
Il momento consumativo del reato, dunque, doveva essere determinato non già unitariamente, ma in relazione al momento di ciascun inadempimento accertato. Il difensore contesta, pertanto, la mancata declaratoria della prescrizione in ordine alle condotte di frode in pubbliche forniture commesr e sino al 28 dicembre 2016. 4.3. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito il vizio di mancanzd della motivazione in ordine alla determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione. La Corte di appello, infatti, nonostante la censura proposta sul punto rh!ll'atto di appello, avrebbe reiterato l'errore di diritto già presente nella sentenza :li primo grado e avrebbe determinato l'aumento di pena per la continuazione tra I delitto di frode in pubbliche forniture e i delitti di truffa aggravata in misura cumuldtiva e non già in modo distinto per ciascuno dei reati satellite accertati.
5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ennaio 2025, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto di accogliere i ricorso quanto al motivo relativo al calcolo dell'aumento per la continuazione e di nettarlo nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi Proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentit: dalla legge.
2. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'eri. 192, comma 2, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione relatiqa alla prova della responsabilità penale di Michele Lilli.
3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una confutazionu della ricostruzione di fatto operata dalle sentenze di merito e nella sollecitazione ,11:1 una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una c:liversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare ‘,izio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elernunti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione li nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rkpetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto non incide sugli argomenti ritenuti decisivi dalla Corte di appello per affermare la responsabilità penale del ricor -ente.
I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che la responsabilità penale di Michele Lilli si fonda non solo sulla sua carica di amministratore unico clePa Elle Emme Petroli s.r.I., ma anche sul ruolo dal medesimo svolto nella vicenda rer cui si procede. Lilli ha, infatti, sottoscritto i documenti di trasporto e, dunque, era consapevole dei quantitativi di prodotto ordinati da RFI e che, di volta i -i volta, venivano caricati sulle autocisterne. Nella valutazione non illogica dei giudici di merito, è stato, inoltre, il ricorrente a gestire direttamente i traportatori, al -Korché i medesimi fossero formalmente dipendenti della Petrol Trasport s.r.l.
Il trasportatore Marcelli, quando è stato fermato dagli inquirenti in (lata 6 giugno 2017, ha contattato telefonicamente Lilli e il suo collega Cipriani, nel corso dell'interrogatorio dell'8 giugno 2017, ha riferito che Lilli era il suo «dzitore di lavoro». Lilli, proprio in occasione del trasporto del 6 giugno 2017, ha contattato telefonicamente Piero Mandirola, per verificare l'avvenuta consegna preso la Fratelli Mazzariol del medesimo quantitativo di carburante sottratto a RFI (pagg. 24-25 della sentenza di primo grado, pagg. 29-32 della sentenza impugnati,. ).
L'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, dunque, Es!;endo stata motivata logicamente e con puntuale riferimento alle risultanze istruttorie, si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 356 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente configJi ato il delitto di frode nelle pubbliche forniture come un reato "a consumazione prolungata", facendo decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo episodio di inadempimento in contestazione.
5. Il motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha precisato che il delitto di frode in p_ibbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, assume la struttura di un reato a consumazione prolungata, connotato da pluralita delle condotte (Sez. 6, n. 12073 del 06/02/2020, Grecuccio, Rv. 278752 - O I, con riferimento ad un caso nel quale la Corte ha ritenuto tale struttura del reato ostativa all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., anche in caso di particolare tenuità di ogni singola azione od omissione).
Secondo questa pronuncia, infatti, «il delitto di frode nelle p All:Ibliche forniture, laddove riguardi - come nella specie - contratti di somministrazione di beni o servizi, si realizza attraverso una pluralità di atti, senza tuttavia pErdere la sua struttura unitaria, poiché ogni singolo inadempimento rappresenta soltanto l'aggravamento di un'offesa già inferta ed in essere, e perciò l'approfondimento di un disvalore della condotta già emerso e non, invece, un ulteriore ai_ tonomo momento di disvalore». Queste affermazioni, lungi dal costituire un precedente isolato, rappresentano la declinazione dei principi di diritto costantemente affermW i dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla consumazione del delitto di Cui 311'art.356 cod. pen. con specifico riferimento al contratto di somministrazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legitti TI tà, la consumazione del reato di frode in pubbliche forniture richiede il fraudolento inadempimento dell'obbligazione contrattuale (ex plurimis: Sez. 6, n. 2E3)1 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratal o, Rv. Rv. 262538 - 01; Sez. 6, n. 42900 del 05/10/2010, Rugiano, Rv. 248806 - 01); la fase dell'esecuzione del contratto, nella quale si inserisce la condotta fraudolenta del debitore, può, tuttavia, connotarsi diversamente a seconda della tipologia di contratto che, di volta in volta, viene in rilievo e delle specifiche azioni concretamente assunte.
Nel caso di fraudolento inadempimento di un contratto di compraven lite, il reato sarà consumato al momento della consegna delle cose (Sez. 6, n. 38146 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260269-01; Sez. 3, n. 22024 del 21/04/2010, RUS!:;0, Rv. 247622, relativa ad un contratto di compravendita, con consegna dell'afiud pro alio; in precedenza, Sez. 1, n. 2708 del 01/12/1984, Alessio, Rv. 167515 e nel caso di un contratto di somministrazione all'atto della cessazione della prestazione continuativa (Sez. 6, n. 12073 del 06/02/2020, cit.). Nel caso di contratto di appalto o, comunque, della prestazione di 9pere, invece, indipendentemente dal momento in cui si collochi il fatto materiak? della esecuzione non conforme al contratto, il reato risulta consumato al morm;:nto in cui cessa l'esecuzione e vi è la consegna dell'opera (Sez. 6, n. 3214 del 1/07/2015, D'Amico, non massimata); solo in questo momento, infatti, è pc:lssibile determinare la condizione di mancato adempimento del contratto nei profili essenziali e contestare vizi ed inadempienze in base alla attività di verifica svolta dal contraente pubblico (Sez. 6, n. 9081 del 23/11/2017, dep. 2018, Aviano, Rv. 272384 - 01).
La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi di diri:to, in quanto ha congruamente rilevato come le singole forniture siano state yiste in essere in esecuzione di un unitario rapporto di somministrazione di beni, -cigolato da un contratto quadro. Sono, peraltro, inammissibili i tentativi del ricorrente di proporre una diversa interpretazione di questo rapporto contrattuale, in quanto esulano dai lin iti del sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente ritenuto sussistli!nte il concorso tra il delitto di frode in commercio e quello di truffa, facendo crIrretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità Il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la iolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, i: on la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (ex plurimis:
Sez. 6, n. 38:3,16 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Na -i, Rv. 243951; con?. Sez. 5, n. 15487 del 01/02/2021, Fiordaliso, Rv. 281077 - C11).
6. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito il vizio di mancanziii della motivazione con riferimento all'aumento di pena tra il delitto di frode in p Allibliche forniture e i delitti di truffa aggravata, determinato in misura cumulativa non in relazione a ciascun delitto satellite accertato.
7. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto trae fondamenti) da un motivo di appello a sua volta inammissibile per aspecificità. La censura è, infatti stata, solo genericamente proposta nei motivi d ppello («altrettanto dicasi per gli aumenti per la ritenuta continuazione, le cui miche non vengono in alcun modo esplicitate nella sentenza») e, quindi, è inammi!isibile. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricor . ;o per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo rei;tando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è diret:a mente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state espp! te nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 263822). Non costituisce, del resto, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterm n atezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 19: 2 del 15/12/1998 (dep. 16/02/1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifes:a mente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandr), Rv. 254280).
8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammis!. ibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, cDmma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la sr mma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa del