Sentenza — n. 12751/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenza pronunciata il 28 marzo 2019 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva l'odierno ricorrente responsabile dei reati di cui ai capi: O) partecipazione all'associazione criminale dedita all'importazione e allo spaccio di numerose partite di cocaina (facente capo a Enver Lusha), nel ruolo di organizzatore e coordinatore della ricezione dello stupefacente importato dall'estero, della distribuzione dello stesso e della raccolta del denaro provento delle cessioni; V) importazione e detenzione a fini di spaccio di 21 panetti di cocaina del peso di kg. 10,205, in concorso col corriere Khallouf Fouad, giudicato separatamente; e lo condannava alla pena, diminuita per il rito, di anni 14 di reclusione, ritenuta la continuazione interna e con i fatti di cui alla sentenza dell' 8 novembre 2012 della Corte d'appello di Milano.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12751/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata quantificata partendo dal minimo edittale per il delitto base, mentre gli aumenti per la continuazione erano stati fissati in misura invero modesta.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gjeka Federik, nato il 27/02/1959 in Albania avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato Avv. Francesco Antonio Maisano, il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenza pronunciata il 28 marzo 2019 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva l'odierno ricorrente responsabile dei reati di cui ai capi: O) partecipazione all'associazione criminale dedita all'importazione e allo spaccio di numerose partite di cocaina (facente capo a Enver Lusha), nel ruolo di organizzatore e coordinatore della ricezione dello stupefacente importato dall'estero, della distribuzione dello stesso e della raccolta del denaro provento delle cessioni; V) importazione e detenzione a fini di spaccio di 21 panetti di cocaina del peso di kg. 10,205, in concorso col corriere Khallouf Fouad, giudicato separatamente; e lo condannava alla pena, diminuita per il rito, di anni 14 di reclusione, ritenuta la continuazione interna e con i fatti di cui alla sentenza dell' 8 novembre 2012 della Corte d'appello di Milano.
A fondamento del giudizio di colpevolezza il Giudice per l'udienza preliminare richiamava gli esiti della complessa attività investigativa compendiata nell'informativa del 18 aprile 2007 del Gruppo Operativo Antidroga (G.O.A.) di Firenze, valorizzando prudenzialmente solo gli episodi conclusosi con l'effettivo sequestro di notevoli quantitativi di cocaina importati da canali stranieri per il mercato italiano e con l'arresto dei corrieri. Il Giudice per l'udienza preliminare richiamava peraltro le numerose conversazioni telefoniche e ambientali, tenute con linguaggio criptico ma intercettate e decifrate, da cui si evinceva che l'organizzazione aveva una struttura verticistica con a capo Lusha e che erano stati ben dieci gli episodi di importazione e spaccio di ingenti partite di cocaina organizzati e gestiti da Gjeka in pochi mesi, attraverso una rete ramificata di fornitori e acquirenti, facendo uso di autoveicoli, telefoni cellulari, schede telefoniche dedicate, locali di deposito.
In particolare, Gjeka faceva da elemento di raccordo fra il vertice associativo e i fornitori stranieri che erano da lui direttamente contattati in Belgio e in Olanda, prendeva accordi per la consegna e i prezzi dello stupefacente e gestiva i corrieri e i loro viaggi. La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 23 gennaio 2024 confermava quella di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati, sia alle specifiche condotte di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico internazionale e di importazione e detenzione di droga, richiamando analiticamente i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, gli esiti delle perquisizioni, i sequestri di sostanze stupefacenti e gli arresti dei corrieri, nonché la sentenza irrevocabile dell' 8 marzo 2011 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano a carico dei corrieri Vlahovski e Khallouf, che aveva riconosciuto l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico facente capo a Lusha, giudicato separatamente.
Particolare rilievo era attribuito all'inequivoco tenore delle plurime conversazioni, telefoniche e ambientali, intercettate, la cui lettura, nonostante il linguaggio criptico, ne disvelava chiaramente il reale contenuto avente ad oggetto il sistematico traffico di cocaina anche per ingenti quantitativi e per numerosi episodi concordati con Lusha fra il febbraio e l'aprile 2006, dettagliatamente descritti sebbene non contestati autonomamente. Gli inequivoci contenuti di talune conversazioni attinenti alla vicenda di cui al capo V) - importazione di circa 10 kg. di cocaina - sfociata nell'arresto del corriere Khallouf e nel sequestro della droga in data 27 maggio 2006 apparivano, peraltro, tanto risalenti a qualche giorno prima e perciò prodromíci rispetto alle descritte operazioni di polizia giudiziaria, mirate al sequestro della droga e all'arresto dei corrieri, quanto immediatamente conseguenti a dette operazioni, evidenziando le apprensioni e le reazioni preoccupate di Gieka all'arresto dei corrieri e i ripetuti contatti fra i sodali per l'adozione di misure dirette a ripristinare l'operatività del sodalizio.
L'accertata, piena e stabile interazione dell'imputato, nella veste di organizzatore, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico internazionale diretto da Lusha escludeva, nonostante la breve durata del vincolo interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine, la fondatezza della tesi difensiva del mero, limitato e occasionale concorso nell'esecuzione dei delitti fine dell'associazione. A Gjeka non potevano inoltre concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la serialità delle condotte criminose di importazione e spaccio nel territorio italiano di ingenti quantitativi di cocaina.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata quantificata partendo dal minimo edittale per il delitto base, mentre gli aumenti per la continuazione erano stati fissati in misura invero modesta.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: - all'affermata sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo O), pure in assenza di prova circa la permanenza di un vincolo stabile di almeno tre persone per l'attuazione di un condiviso programma criminoso, nonché alla qualifica attribuita all'imputato di organizzatore del gruppo e non di mero partecipe, nonostante la breve durata del vincolo; - alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato per il reato fine di cui al capo V), rispetto al quale sarebbe stata configurabile solo la mera connivenza rispetto alla condotta del coimputato Kallhouf; - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati nei capi O) e V), si palesano per un verso prevalentemente orientati in una prospettiva di rilettura nel merito dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo e di secondo grado, e per altro verso sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata. Essi risultano perciò inammissibili.
2. Appare invero congruamente documentata l'esistenza e l'operatività del gruppo criminale facente capo a Lusha, dedito all'attività sistematica di importazione dal Nord Europa, e di detenzione a fini di spaccio e cessione nel territorio italiano di notevoli quantitativi di cocaina, soprattutto alla luce della sentenza irrevocabile dell'8 marzo 2011 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano a carico dei corrieri Vlahovski e Khallouf arrestati in flagranza, che riconosceva l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico diretta da Lusha, giudicato separatamente.
Sono pure esplicitamente richiamati dalla Corte territoriale i contenuti di plurimi colloqui tenuti con linguaggio criptico, captati e decodificati, da cui si desume che il gruppo criminale diretto da Lusha era dotato di una struttura organizzativa verticistica e che erano stati ben dieci gli episodi di importazione e spaccio di ingenti partite di cocaina gestiti in pochi mesi, fra il febbraio e l'aprile 2006, mediante l'utilizzo di autoveicoli, telefoni cellulari, schede telefoniche dedicate, locali di deposito. La complessa attività d'indagine compendiata nell'informativa del 18 aprile 2007 del G.O.A. di Firenze appariva inoltre prudenzialmente concentrata nella valorizzazione degli episodi accertati mediante i servizi di osservazione e controllo, l'effettivo sequestro di notevoli quantitativi di cocaina importati da canali stranieri per il mercato italiano e l'arresto dei corrieri, evidenziandosi, quanto allo specifico ruolo rivestito da Gjeka, che questi fungeva da elemento di raccordo fra i vertici del gruppo e i fornitori stranieri, con i quali prendeva direttamente gli accordi per la consegna, il prezzo e il pagamento dello stupefacente, gestendo altresì le modalità e i tempi dei trasferimenti e dei viaggi dei corrieri.
E' stata inoltre riconosciuta speciale efficacia dimostrativa all'inequivoco tenore di talune conversazioni intercettate, attinenti alla vicenda di cui al capo V) - importazione di circa 10 kg. di cocaina - sfociata nell'arresto del corriere Khallouf e nel sequestro della droga in data 27 maggio 2006. I colloqui captati in parte risalivano a qualche giorno prima ed erano prodronnici rispetto alle operazioni di polizia giudiziaria, che avevano poi condotto al sequestro della partita di cocaina e all'arresto dei corrieri, in parte erano immediatamente successivi a dette operazioni, risaltando in esse le apprensioni e le reazioni preoccupate di Gieka e i ripetuti contatti fra i sodali per l'adozione di misure dirette a ripristinare l'operatività del sodalizio.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno concluso nel senso che risultasse pienamente accertata la stabile interazione dell'imputato, nella veste di organizzatore, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico internazionale diretto da Lusha, escludendo, nonostante la breve durata del vincolo interrotto peraltro solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la fondatezza della tesi difensiva del mero, limitato e occasionale concorso o della mera connivenza nell'esecuzione dei reati fine dell'associazione. La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha pertanto argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, spiegando come l'uso del linguaggio cifrato tra i protagonisti delle continue attività di cessione di droga non ne abbia impedito la decrittazione e il disvelamento del reale significato, e indicando analiticamente i plurimi elementi di riscontro scaturiti da servizi di osservazione, dalle perquisizioni, dai sequestri e dagli arresti per detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Orbene, la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò posto circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario la evidente infondatezza degli assunti difensivi del ricorrente.
Il ricorso, a ben vedere, ripropone censure già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso attribuito alle fonti di prova, con particolare riguardo a una numerosa serie di conversazioni intercettate, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Cassazione degli elementi fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. Per contro, la motivazione della sentenza impugnata, coerente con quella di prime cure, si presenta ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria in fatto e nei relativi apprezzamenti di merito, insindacabile in sede di controllo di legittimità.
3. Parimenti inammissibile, per difetto di specificità, risulta il motivo con cui il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, laddove la sentenza impugnata giustifica la statuizione reiettiva con l'assenza di elementi positivi e con la gravità di una condotta sintomatica dell'inserimento dell'imputato in un ambiente criminale dedito sistematicamente al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e, quindi, connotato da particolare pericolosità: motivazione in fatto obiettivamente congrua, questa, perciò insindacabile in sede di legittimità.
4. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, che va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e cond