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Sentenza — n. 12144/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls GIP order for public utility work conversion error using base instead of concrete sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order converting the defendant's sentence to public utility work. The GIP incorrectly calculated the work duration by applying the base seven-month sentence rather than the concretely determined three-month and fifteen-day sentence from the criminal decree. The Court held this procedural error rendered the substitution operation objectively impermissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The judge must convert the penalty based on the concretely determined sentence, not the base original sentence, when substituting detention with public utility work.

Parole chiave

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public utility work conversion concretely determined sentence base original sentence error Code of Criminal Procedure penalty substitution procedure commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il tema attiene alla individuazione della pena detentiva poi convertita; il Tribunale avrebbe violato l'art. 459, comma 1-ter, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Angeli Alessandro, nato a Rimini il 19/07/1975 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini il 25/01/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini ha sostituito nei riguardi di Angeli Alessandro la pena - inflitta con decreto penale di condanna - di 7.875,00 euro di multa con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di 420 ore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il tema attiene alla individuazione della pena detentiva poi convertita; il Tribunale avrebbe violato l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., atteso che la pena a cui fare riferimento avrebbe dovuto essere quella in concreto determinata, cioè, in assenza di opposizione al decreto penale di condanna, di mesi tre giorni e giorni quindici di reclusione e non quella base originaria di sette mesi di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Dagli atti emerge che il Giudice con il decreto penale di condanna aveva inflitto al ricorrente, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la pena di 7.875,00 euro, così convertita la pena detentiva di tre mesi e quindici giorni di reclusione. A seguito della richiesta con cui l'imputato, ai sensi dell'art. 459, comma 1- ter, cod. proc. pen., aveva chiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, il Tribunale, ritenendo che, diversamente, si sarebbe determinato un trattamento "irrisorio" ed eccessivamente favorevole all'istante, ha irritualmente operato la sostituzione facendo riferimento non alla pena in concreto determinata con il decreto penale di condanna, cioè a quella di tre mesi e quindi giorni di reclusione convertita in 7.875,00 euro, ma alla originaria pena base di sette mesi di reclusione e rispetto a questa ha determinato in 420 ore la durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità. Una operazione obiettivamente non consentita.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini- Sezione GIP- per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Rimini - Sezione GIP- per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 19 dice