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Sentenza — n. 12142/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12142/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rosario Petrosino è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere del reato di calunnia commesso in Nocera Inferiore in data 27 gennaio 2015, denunciando falsamente come smarriti assegni bancati consegnati a Salvatore Caso, e, dunque, incolpandolo di ricettazione degli stessi, pur nella consapevolezza che lo stesso fosse il legittimo prenditore dei titoli di credito.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita danno patrimoniale procurato con astuzia ricorso per cassazione violazione dell'obbligo di fedeltà colpa del patrocinatore irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Il difensore, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello.
art. 533 cod. proc. pen
Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati e la violazione del principio sancito dall'art. 533 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Petrosino Rosario, nato a Nocera Inferiore il 28/09/1974; avverso la sentenza emessa il 13/02/2024 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avvocato Massimiliano Forte, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Rosario Petrosino è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere del reato di calunnia commesso in Nocera Inferiore in data 27 gennaio 2015, denunciando falsamente come smarriti assegni bancati consegnati a Salvatore Caso, e, dunque, incolpandolo di ricettazione degli stessi, pur nella consapevolezza che lo stesso fosse il legittimo prenditore dei titoli di credito.

2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 21 marzo 2023, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

3. La Corte di appello di Salerno, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado.

4. L'avvocato Massimiliano Forte, difensore di Petrosino, ricorre avverso tale sentenza e, deducendo due motivi di ricorso, ne chiede l'annullamento. 4.1. Il difensore, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello. Ad avviso del difensore, posto che il reato di calunnia per il quale si procede è stato commesso in data 27 gennaio 2015, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per nove mesi e sette giorni, sarebbe maturato alla data del 4 maggio 2023 e, dunque, prima della pronuncia di secondo grado (emessa in data 13 febbraio 2024).

Il difensore rileva, inoltre, che non può essere applicata nel caso di specie, per il principio del favor rei, la disciplina sulla sospensione della prescrizione entrata in vigore successivamente al tempus commissi delicti (legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. riforma Orlando; legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. riforma Bonafede; legge 27 settembre 2021, n. 134 c.d. riforma Cartabia). 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati e la violazione del principio sancito dall'art. 533 cod. proc. pen. secondo il quale l'imputato può essere condannato solo se colpevole "al di là del ragionevole dubbio.

La Corte di appello illogicamente avrebbe ritenuto credibile la persona offesa, pur a fronte delle censure proposte nell'atto di appello, e non avrebbe considerato le dichiarazioni dei familiari dell'imputato Sofia Bruno e Roberto Petrosino. La persona offesa Salvatore Caso, peraltro costituitasi parte civile, avrebbe mentito sull'esistenza di rapporti economici con la falegnameria di Petrosino, in ordine alle fatture non pagate in favore della stessa e ai motivi di astio che nei nutriva nei confronti del ricorrente.Sofia Bruno e Roberto Petrosino avrebbero, inoltre, dichiarato che gli assegni non erano stati consegnati a Caso; anche il teste Antonio Falcone non avrebbe confermato le dichiarazioni della parte civile.

La Corte di appello avrebbe anche travisato la causale dell'emissione degli assegni; i lavori presso il cantiere di Guardia Piemontese erano, infatti, stati appaltati esclusivamente alla società di Caso, per la quale Petrosino lavorava in subappalto. Era, dunque, Petrosino a vantare un credito nei confronti di Caso e non il contrario.

5. In data 19 settembre 2024 l'avvocato Massimiliano Forte ha depositato tempestiva istanza di trattazione orale. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 febbraio 2024, il Procuratore generale, Fabio Picuti, ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e, in via subordinata, di rigettare il ricorso. In data 18 ottobre 2024 l'avvocato Forte ha dichiarato di aderire all'astensione collettiva dalle udienza indetta dall'Unione delle Camere penali italiane per l'udienza del 6 novembre 2024 e, a tale udienza, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso al 7 marzo 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Il difensore, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello.

3. Il motivo è fondato. Il reato per cui si procede è stato commesso in data 27 gennaio 2015. Al termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del reato (27 luglio 2022), vanno aggiunti duecento ottanta giorni di sospensione del corso della prescrizione, per effetto delle richieste di rinvio operate dal difensore dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado. Il termine massimo di prescrizione è, dunque, integralmente decorso in data 3 maggio 2023, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (21 marzo 2023), ma prima della pronuncia della sentenza impugnata (13 febbraio 2024).

4. Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati e la violazione del principio sancito dall'art. 533 cod. proc. pen.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una confutazione della ricostruzione di fatto operata dalle sentenze di merito e nella sollecitazione ad una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello, con motivazione non certo illogica, ha ritenuto le dichiarazioni rese della persona offesa intrinsecamente attendibili e riscontrate dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi Costantino Ferraioli, Elio Verdini e Stefano Gambardella.

La persona offesa, peraltro, ha dichiarato di non aver ricevuto la notifica di alcun decreto ingiuntivo per presunti debiti nei confronti di Petrosino. I giudici di appello, inoltre, hanno non illogicamente ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni dei familiari dell'imputato Sofia Bruno e Roberto Petrosino, in quanto inidonee a spiegare (o, comunque, a giustificare) la condotta del ricorrente; questi, a sua volta, non ha chiarito le circostanze di tempo e di luogo dello smarrimento degli assegni denunciato e la ragione per la quale uno degli stessi, fosse stato smarrito, dopo essere stato sottoscritto da lui, ma privo dell'indicazione dell'importo.

6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annulla tef ,L.. ilk) ( senza rinvio perché il reato è estino per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto