Italian Court dismisses appeal against confiscation of assets in mafia-related crimes under Art. 240-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Antonio Barra's appeal against a second-instance judgment confirming the confiscation of his and his family's assets. Barra argued that the confiscation was disproportionate and lacked sufficient justification regarding the financial capacity of his wife and children, noting he was acquitted of the mafia association charge. The court rejected these claims, ruling that the lower court properly assessed the disparity between family income and asset acquisition, finding the evidence of illicit gains sufficient to apply the special confiscation regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240-bis c.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The court may order confiscation of assets belonging to third parties when there is a clear disproportion between the family's declared income and their acquired wealth, provided the timing of acquisitions aligns with the commission of crimes, without requiring prior seizure.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barra Antonio nato ad Afragola il 31/05/1966 avverso la sentenza del/12/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, confermava la confisca disposta nei confronti di Barra Antonio in relazione alla commissione dei reati di concorso in usura in danno di esercenti cv attività imprenditoriale dal 2004 al 2005 e concorso in estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Sono stati oggetto di confisca immobili, autovetture, società, conti correnti, polizze assicurative intestate all'imputato e ai congiunti.
Ripercorrendo brevemente l'iter del procedimento: -con la sentenza di primo grado veniva disposta la confisca dei beni in sequestro. -con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 dicembre 2019 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Barra con riguardo alla decisione in ordine alla confisca, Ad avviso dei giudici di secondo grado, le critiche mosse dall'appellante sul punto erano prive di specificità. - la Corte di cassazione annullava la sentenza di secondo grado limitatamente al punto relativo alla confisca.
I giudici di legittimità sottolineavano che la sentenza di primo grado non offriva alcuna giustificazione in ordine al vincolo imposto, limitandosi a stabilire che lo stesso colpiva i beni già oggetto di sequestro. Rispetto alla carenza di ogni motivazione, assente anche graficamente, l'atto di appello invocava giustificazioni sia in ordine all'inquadramento giuridico del vincolo (di sproporzione, diretta, per equivalente, obbligatoria etc.), sia in ordine alle ragioni che lo sorreggevano. -la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni di confisca di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, rilevando la sussistenza dei presupposti applicativi della confisca ex art. 240-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Barra, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale, adita in sede di rinvio, ha disposto la confisca dei beni appartenenti al ricorrente ed ai familiari applicando la confisca c.d. "in casi particolari". Nei confronti di Barra il Tribunale di Napoli è intervenuto con sentenza assolutoria per il reato di associazione camorristica denominata "clan Moccia" per non aver commesso il fatto e, in relazione a tale capo, si è formato il giudicato parziale.
Il Tribunale di Napoli, quale il giudice della prevenzione, ha rigettato la richiesta di misura personale per difetto di attualità della pericolosità sociale rilevando che, dal 2009, l'imputato è ininterrottamente detenuto. Infine, la Corte d'appello territoriale ha riformato la prima sentenza per il reato di usura di cui al capo 12) sostenendo l'insussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa.In altre parole, si parla di pericolosità, tale da giustificare la confisca senza, però, motivare in punto di comprovata pericolosità nel momento acquisitivo del bene. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale adita in sede di rinvio ha disposto la confisca dei beni appartenenti a soggetti terzi rispetto al ricorrente applicando la confisca c.d. "in casi particolari" senza congrua motivazione rispetto alla discordanza tra titolarità formale e capacità patrimoniale dei terzi nel momento acquisitivo del bene. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale adita in sede di rinvio ha disposto la confisca dei beni appartenenti a soggetti terzi, rispetto al ricorrente, applicando la confisca c.d. "in casi particolari" senza congrua motivazione rispetto alla capacità patrimoniale della signora Giglio e dei figli con riferimento alle acquisizioni immobiliari ed alla titolarità delle somme di cui ai libretti di deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale, in particolare, ha evidenziato la sproporzione tra redditi ed entrate del nucleo familiare del ricorrente, da un lato, e la capacità di investimento, risparmio ed acquisito dello stesso, dall'altro, valutando la documentazione prodotta dall'appellante, sia con riguardo alla sua posizione, sia a quella del coniuge, ritenendo, in particolare, irrilevanti, ai fini del giudizio sul punto, il prestito erogato in favore dell'imputato in data 16 febbraio 2009 (in quanto successivo alle spese ed agli investimenti indicati), e il contratto preliminare di vendita stipulato in data 5 marzo 2005. 3.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso sono erroneamente ritenuti fondati sulla circostanza della fittizietà dell'intestazione dei beni al coniuge e ai figli, e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente - per la carenza dei presupposti per disporre la confisca - alla restituzione in suo favore di quei beni.
Le questioni dedotte, nei termini indicati in ricorso, in relazione a tali beni, in particolare con riferimento alla insufficienza della sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato, e della capacità patrimoniale del coniuge, non appaiono, pertanto, rilevanti ai fini del giudizio.Quanto ai presupposti applicativi della misura nei confronti di beni intestati all'imputato, al di là della ritenuta erroneamente sussistenza anche dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, i reati oggetto di condanna irrevocabile appaiono rientrare nella previsione dell'istituto di cui all'art. 240-bis cod. pen.
Nel caso in esame, la Corte di Appello, con motivazione che appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati, ha verificato la sproporzione dei redditi - pervenendo a tale conclusione attraverso la valutazione dei redditi dichiarati (dell'imputato e del nucleo familiare), e della documentazione prodotta dalla difesa in relazione alle ulteriori fonti economiche del ricorrente, ritenuta non rilevante ai fini del giudizio -, e rilevato, inoltre, la piena sovrapponibilità o comunque prossimità temporale tra investimenti, acquisiti e risparmi del nucleo familiare e commissione dei reati da parte dell'imputato.
Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione - riferibili specificamente a ciascun singolo bene intestato al ricorrente in relazione, in particolare, ai tempi e modi di acquisto - idonei a superare le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, non potendosi, peraltro, ritenere necessaria ai fini della disposta confisca la previa sottoposizione dei beni a sequestro (cfr. Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Tavernti, Rv. 274485 - 01). 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna di Barra al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e cond