Sentenza — n. 12137/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAdem Tamawi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato !a condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in merito al sesto motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, contenuta nei limite di un anno, con !a riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 133-bis cod.pen. e la possibilità di pagamento rateale ai sensi dell'art. 133- ter cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133-bis cod.pen, art. 133- ter cod. pen; Sentenza — n. 12137/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582 e 585 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in merito al sesto motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, contenuta nei limite di un anno, con !a riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 133-bis cod.pen. e la possibilità di pagamento rateale ai sensi dell'art. 133- ter cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tamawi Adem nato in Sudan il 01/01/1986 avverso la sentenza emessa il 3 aprile 2024 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena sostitutiva; udito il difensore, Avv. Fabrizio D'Urso del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Adem Tamawi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato !a condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in merito al sesto motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, contenuta nei limite di un anno, con !a riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 133-bis cod.pen. e la possibilità di pagamento rateale ai sensi dell'art. 133- ter cod. pen.
2. Il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata, pur dando atto del motivo di appello, ha omesso di rispondere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva.
3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso il 29 gennaio 2025 Il Consigliere esbanscre Il Preadente ebor, iccione Giorgi F1elbo Ce_0(") SEZIONE VI PENALE27 MAR 2025 DEPOSTA'? :IN C ANCELLER! TL FrN7v-