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Sentenza — n. 12135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate court's denial of suspended sentence due to lack of power in retrial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision denying the conditional suspension of sentence for the appellant. The appellant argued that the first-instance court had granted the benefit, which should have been implicitly confirmed in the retrial despite the lack of prosecution appeal. The court ruled that the appellate court lacked jurisdiction to modify the suspended sentence issue during the retrial, as its scope was limited to the specific charge of attempted robbery.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court, in a retrial following cassation annulment, lacks the power to modify a previously granted conditional suspension of sentence, which must be deemed implicitly confirmed to prevent reformatio in peius.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence reformatio in peius appellate court jurisdiction retrial proceedings implicit confirmation of benefit revoca della sospensione condizionale pene condizionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 610 cod. pen
29631 del 9.6.2023, aveva annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di tentata rapina e, in particolare, alla possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 20106 del 14/01/2019, Locci
Sez. 3, n. 23444 del 1275/2011, Aprile
Sez. 3, n. 23444 del 1275/2011, Aprile, Rv.
Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007, dep. 2018, Gentile
250655; Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007, dep. 2018, Gentile, Rv.
Sez. 5, n. 1788 del 19/4/1999, Bave
238583; Sez. 5, n. 1788 del 19/4/1999, Bave, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maziere Sacha Gianni, nato a Parigi il 03/10/1998 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 15/03/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena; lette la memoria e le conclusioni dell'Avv.ta Maria Madeo, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano aveva condannato Maziere Sacha Gianni egactanalTain primo (x) grado per i reati, commessi in concorso con Nisi Alessio, di danneggiamento, tentata rapina e lesioni personali volontarie. La Corte di appello di Milano aveva sostanzialmente confermato la sentenza. La Corte di cassazione, con sentenza n. 29631 del 9.6.2023, aveva annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di tentata rapina e, in particolare, alla possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha riqualificato il delitto di tentata rapina in violenza privata e ha rideterminato la pena in dieci mesi di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Maziere articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, negata in ragione dei gravi precedenti penali da cui sarebbe afflitto l'imputato. Si assume che il Tribunale aveva già disposto la sospensione condizionale della pena per entrambi gli imputati e che il beneficio, già confermato dalla Corte di appello, sarebbe stato immotivatamente ed irritualmente negato dalla stessa Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene l'imputato che vi sarebbe una discrasia tra il dispositivo letto in udienza, in cui era stata confermata la sentenza di primo grado — e, quindi, anche la sospensione condizionale della pena- e la motivazione della sentenza in cui la Corte avrebbe rigettato la richiesta di sospensione condizionale delle pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.

2. Dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di primo emerge come il Tribunale riconobbe ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso detta sentenza non fu proposta impugnazione del Pubblico ministero. La Corte di appello, quanto alla posizione dell'odierno imputato, aveva confermato la sentenza dAtTribunale e, dunque, in assenza di impugnazione della Pubblica accusa, anche il punto relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Si è già detto come, per effetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il perimetro cognitivo della Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, fosse limitato solo al profilo della esatta qualificazione del fatto originariamente ricondotto al delitto di tentata rapina.

Dunque la Corte di appello, in sede di rinvio, non aveva il potere di modificare il punto della sentenza relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Costituisce peraltro orientamento condiviso quello secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, confermi ovvero, addirittura, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, giacchè diversamente si violerebbe il divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 20106 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308;

Sez. 3, n. 23444 del 1275/2011, Aprile, Rv. 250655; Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007, dep. 2018, Gentile, Rv. 238583; Sez. 5, n. 1788 del 19/4/1999, Bave, Rv. 213772).

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. In tal senso, dunque, deve essere letta la conferma, di cui si dà atto nel dispositivo della sentenza impugnata, della pronuncia emessa dal Tribunale. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. Così deciso