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Sentenza — n. 11761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on aggravated assault against police, ruling special value not absorbed by resistance charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Chierchia's appeal against the Second Instance Court of Salerno's conviction for resistance to a public official, assault, and damage to property. Chierchia argued that the aggravating circumstance of assaulting police officers was absorbed by the charge of resistance, seeking a single continuous conduct evaluation. The court rejected this, establishing that the specific disvalue of attacking police officers constitutes a special aggravating circumstance distinct from the general offense of resistance.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.: The special aggravating circumstance of committing an offense against police officers is not absorbed by the general charge of resistance to a public official, as it expresses a reinforced judgment of disvalue specific to that category.

Parole chiave

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resistance to public official assault on police officers absorption of offenses special aggravating circumstance continuum of conduct disvalue of police Italian Criminal Code altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
È di tutta evidenza che, mentre l'art. 337 cod. pen. ha riguardo alle cor dotte indirizzate «a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico senizio», l'aggravante di cui all'art.
Art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Difetterebbe una corretta valutazione in ordine alla deduzione della lifesa relativa alla non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, primo cci -nma, n.
Art. 585 cod. pen.
pen., anche quando si applica al delitto di II: sione personale, costituisce, per effetto di quanto dispone l'art. 585 cod. pen., aggravante ad effetto speciale, a differenza, tra l'altro, di quella di cui all'Erri.
Art. 61, n. 10 cod. pen.
Art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 73 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 73 disp. att. cod. proc. pen
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
3.1 Quanto alla prima censura, avente ad oggetto l'asserito assorbimento nel reato di resistenza pubblico ufficiale dei reati di lesione e danneggiamento, occorre evidenziare che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 585 cod. pen
pen., anche quando si applica al delitto di II: sione personale, costituisce, per effetto di quanto dispone l'art. 585 cod. pen., aggravante ad effetto speciale, a differenza, tra l'altro, di quella di cui all'Erri.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos
Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin
Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Almi
L'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, però, allo stato isulta minoritario e risalente (per questo orientamento la più prossima pred uncia massimata risulta Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Almi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chierchia Salvatore nato il 25/03/1984 a Castellammare di Stabia avverso la sentenza del 8/07/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibili:à del ricorso; udito l'Avvocato Giovanni Petangelo che ha insistito per l'accoglimento del di:orso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha coni:e-mato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 20 giugno 2023, che conca maya Chierchia Salvatore, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di resistiEnza a pubblico ufficiale (capo A), lesioni (capo B) e danneggiamento (capo C) alli9 pena di mesi otto di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria pari ad euro 2.400. P1 In particolare, si contesta all'imputato il reato di resistenza perché, dopo che una pattuglia della Polizia gli aveva intimato l'alt mostrando la paletta d'ordinanza, si dava repentinamente alla fuga a bordo della propria autovettura, seminando il panico tra gli automobilisti e, una volta raggiunto dall'autovettura di serd;:io, la speronava nel tentativo di tagliare la strada ai militari; dopo un ulteriore inseguimento a piedi, adoperava violenza nei confronti dei militari sferran:lo calci al loro indirizzo (capo A).

Si contesta, altresì, di avere cagionato lesior i agli operanti, giudicate guaribili in tre giorni, con l'aggravante di avere connrusso il fatto contro agenti di polizia nell'atto dell'adempimento delle loro funzioni. Si contesta, infine, il reato di danneggiamento dell'auto di servizio, con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte a pubblica fede o destinate a p u Dblico servizio. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 73 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiari: zione di genericità del primo motivo di appello relativo all'eccessività del trattamento sanzionatoti°. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giuli do di responsabilità penale. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare assorbite le condette di cui ai capi B) e C) in quella di cui è capo A), o, quantomeno avrebbe dovuto ritenere assorbita la condotta di lesioni nel reato di resistenza. La condotta del Chierchia avrebbe dovuto essere configurata cm e un continuum inscindibile che era sfociato in una sola condotta con una plui-a ìtà di azioni tali da fargli raggiungere l'obiettivo di sfuggire alla cattura.

Difetterebbe una corretta valutazione in ordine alla deduzione della lifesa relativa alla non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, primo cci -nma, n. 5-bis, cod. pen. con riferimento al reato di lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che), l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni d fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 2017, Galtelli, Rv. 268322 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente, a fronte di una congrua motivazione i -1 punto di pena da parte del Tribunale di Nocera inferiore, si era limitato a sostenei e che «il giudice di prime cure ben avrebbe fatto a valutare la condotta asdri tta al Chierchia secondo criteri di maggiore equità e adeguatezza della pena alla condotta in sé rilevata». Difettava, dunque, la indicazione delle ragioni di fatto o di diritto per le quali CM non era condivisa la valutazione del Giudice di primo grado. 3.11 secondo motivo è infondato. 3.1 Quanto alla prima censura, avente ad oggetto l'asserito assorbimento nel reato di resistenza pubblico ufficiale dei reati di lesione e danneggiamento, occorre evidenziare che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale :lie sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni (Sez. 5, n, 3117 del 29/11/2023 -dep. 2024-, D., Rv. 285846 - 02).

Quanto osservato con riferimento al reato di lesioni vale, a maggior ragione, in relazione al reato di danneggiamento, stante la inconciliabile diversit ira gli elementi strutturali delle diverse fattispecie incriminatrici e la disomogeneita tra i due differenti bene giuridici tutelati dalle disposizioni incriminatrici. La Corte di appello di Salerno, si è, quindi, correttamente conformata ai principi di diritto sopra evidenziati, sottolineando che concorrono con il ne ato di resistenza a pubblico ufficiale sia il reato di lesioni, che quello di danneggiz rilento. 3.2 Per quanto concerne, invece, la seconda censura, deve osserverA che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consi!,,tente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pliDblico ufficiale (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159 - 01;

SE7- 6, n. 2608 del 17/12/2021 -dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423 - 01). L'aggravante in esame introduce, infatti, un elemento specializzante, r ferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici utriciali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui .iill'art.337 cod. pen.L'argomento esposto dal ricorrente per escludere rapplicabilita della circostanza appena indicata nel caso di lesione in danno di pubblico uff ciale, quando è contestato (e sussiste) anche il reato di resistenza a pubblico uff cale, è quello di evitare che uno stesso fatto sia addebitato a carico dell'imputato 31: ,r due volte.

A tal fine, si richiama l'orientamento espresso da una parta della giurisprudenza che ritiene che l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale assorbe necessari El I nente l'aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui ll'art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen. L'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, però, allo stato isulta minoritario e risalente (per questo orientamento la più prossima pred uncia massimata risulta Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Almi, Rv. 263913 - ).

È di tutta evidenza che, mentre l'art. 337 cod. pen. ha riguardo alle cor dotte indirizzate «a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico senizio», l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. ha ad oc g etto il fatto commesso contro una specifica, e ben delimitata, categoria di bblici ufficiali, e precisamente «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, (A/vero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza». Inoltre, la circostanza di cui 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen., anche quando si applica al delitto di II: sione personale, costituisce, per effetto di quanto dispone l'art. 585 cod. pen., aggravante ad effetto speciale, a differenza, tra l'altro, di quella di cui all'Erri. 61, n. 10, cod. pen., ed è quindi espressiva di un giudizio di disvalore "rafforzato" per i fatti commessi in danno di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di p lui Dblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, rispetto a quelli commessi in dann: degli altri pubblici ufficiali.

In conseguenza di tali rilievi, appare corretto ritenere, come ha fatto la Corte di appello territoriale nella sentenza impugnata, che lo specifico apprezzamento di disvalore espresso dall'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. in riferirnento alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici irf nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, non può ritenersi assorbito da quello rilevato dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 33 .,' cod. pen., concernente condotte oppositive nei confronti di qualunque pubblico o incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di serv z o. 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamentr: delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de