Cassation annuls lower court decision for failure to recognize aggravating circumstance of knife use in assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Tribunal's judgment regarding the aggravating circumstance of using a weapon, ordering a retrial with a different judge. The prosecution argued that the defendant's deposition proved he brandished a knife while threatening the guard, which the lower court incorrectly excluded. The court ruled that the lower court's negative finding on the weapon's use directly contradicted its own factual findings of the defendant's threatening words and actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339 comma 1 cod. pen.; Art. 336 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The court must consistently apply its factual findings regarding the use of a weapon to the legal characterization of the crime; a contradictory exclusion of an aggravating circumstance constitutes a defect in reasoning requiring annulment.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di Maaraf Monir, nato in Marocco il 19/12/2000 avverso la sentenza del 10/09/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla aggravante ex art. 339 cod. pen. con rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha dichiarato Monir Maaraf responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a) e 336 cod. pen. (capo b) ascrittigli con condanna a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica deducendo inosservanza dell'art. 339, comma 1, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della predetta aggravante con riferimento al reato di cui al capo b, tenuto conto della deposizione dibattimentale del teste Siviero, riportate nel ricorso, il cui contenuto è stato travisato dalla sentenza impugnata risultando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato, dopo aver ingaggiato una prima colluttazione con la guardia giurata, si è procurato un coltello con il quale ha iniziato a tagliarsi le bende e subito dopo, sempre bandendo i coltello e invocando il nome di Allah, minacciava la guardia giurata dicendo che appena avesse terminato sarebbe andato da lui e lo avrebbe tagliato, facendo chiaro riferimento alla possibilità di utilizzare il coltello che stringeva in pugno. La emergenza in fatto così provata integra l'aggravante di cui all'art. 339, comma 1, cod. pen. , come correttamente contestata in fatto nel capo b.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della aggravante dell'uso del coltello, assumendo che la stessa non risulta emersa.
3. La stringata affermazione negativa, tuttavia, si pone in irresolubile contrasto con lo stesso accertamento dibattimentale richiamato in sentenza che ritiene - da un lato - accertata la pronunzia da parte dell'imputato delle frasi minacciose esplicitamente riferite all'accoltellamento; dall'altro, la circostanza secondo la quale egli brandiva "oggetti" in mano mentre profferiva tali minacce.
4. Ne consegue la sussistenza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente al quale consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art.339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica. Così