Sentenza — n. 11489/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 aprile 2022 il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola,in sede di rito abbreviato, ha assolto Barbara M ele dai reati di cui agli artt.110, 353 - bis cod. pen. (capo n. e 479 c od. pen. (capo n. 10 ) per non aver commesso il fatto.La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di tale sentenza , ha dichiarato l'imputata non punibile in relazioneal capo n. 10 per particolare tenuità del fatto. Rilevava la Corte che,nell'agosto del 2019 , il Comune di San Nicola A rcella era stato interessato da una forte carenza idrica e che,per risolvere la criticità, l'imputata, in qualità di sindaco , in via d'urgenza ma senza adottare alcuna ordinanza o provvedimento formale,aveva disposto la sostituzionedi una condotta idrica allo scopo di rifornire d'acqua la zonadi via del Telegrafo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11489/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rilevato che s ussiste l'interesse dell'imputat a a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-biscod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, De Venuto, Rv. 280226).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mele Barbara,nata a Orsomarso il 18/08/1970 avverso la sentenza del 02/07/2024 d ella Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri,che ha chiesto che il ricorso sia rigettato; udito l’avvocato Vicenzo Adamo, difensore dell’imputata, anche quale sostituto processuale del codifensore Giorgio Cozzolino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 aprile 2022 il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola,in sede di rito abbreviato, ha assolto Barbara M ele dai reati di cui agli artt.110, 353 - bis cod. pen. (capo n.
9) e 479 c od. pen. (capo n. 10 ) per non aver commesso il fatto.La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di tale sentenza , ha dichiarato l'imputata non punibile in relazioneal capo n. 10 per particolare tenuità del fatto. Rilevava la Corte che,nell'agosto del 2019 , il Comune di San Nicola A rcella era stato interessato da una forte carenza idrica e che,per risolvere la criticità, l'imputata, in qualità di sindaco , in via d'urgenza ma senza adottare alcuna ordinanza o provvedimento formale,aveva disposto la sostituzionedi una condotta idrica allo scopo di rifornire d'acqua la zonadi via del Telegrafo.
Sia tali lavori,eseguiti nel mese di agosto d all a De Summa s.r.l. , che quelli di completamento,che sarebbero stati realizzati successivamente, venivano , però , fatti rientrare nel computo metrico posto base della delibera n. 83, del 08/10/2019, con cui il sindaco proponeva alla giunta all'affidamento di lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti nelle aree di proprietà comunale. Tale delibera è stata ritenuta ideologicamente falsa,in quanto attestava che tutti i lavori indicati, e nessuno escluso,erano ancora da eseguire e avrebbero dovuto avere inizio entro il 31/10/2019,mentre una parte di essi, e cioè quelli di via del Telegrafo,erano già stati eseguiti, tra l’altro da un operatore economico – la De Summa s.r.l.- diverso da quello a cui venivano formalmente assegnati – la Edil Costruzioni di Ridondale c.-.
2. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso il difensore dell'imputata , deducendo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla consapevolezzache nel computo metrico allegato alla delibera fossero compresi anche i lavori realizzati qualche mese primaa via del Telegrafo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che s ussiste l'interesse dell'imputat a a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-biscod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, De Venuto, Rv. 280226).
2. Il ricorso è inammissibile perché non consiste in una critica argomentata della sentenza di secondo grado, con le cui argomentazioni non si confronta , per proporre una non consentita "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Dalla sentenza impugnata emerge,infatti, che i lavori , nella parte relativa alla sostituzionedella condotta idrica di via del Telegrafo, erano stati certamente eseguiti nell'agosto del 2019, e che l’imputata era ben consapevole di ciò, c ome emerge dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto èunivoco, in quanto in esse si discuteva del litigio tra De Summa (titolare della ditta che aveva eseguito i lavori) e l’imputata per gli importi indicati nel computo e della promessa di quest’ultima di far recuperarein futuro a De Summa la somma spettante con altri lavori.
Talemotivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così