Sentenza — n. 11441/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Vibo Valentia ha condannato Emanuele Rodonò per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. perché,quale Vicedirigente della Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia,rivelava all'avvocato Antonio Galati informazioni coperte da segreto d'ufficio e,in particolare,il coinvolgimento della Squadra mobile di Vibo Valentia nell'arresto per detenzione di armi da guerradi Pierluigi Sorrentino,Sacha Fortuna, CaterinaCutrullà,operato dalla Squadra mobile di Bologna, eseguito sulla base di attività di intercettazione svolte congiuntamente dai due reparti e delle quali non si faceva intenzionalmente menzione nel verbale di arresto,così da non rendere pubblico che l'operazione si inseriva in una più ampia indagine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 326 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 11441/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con i motivi aggiunti la difesa ha ded otto i vizi di violazione di legge di difetto dimotivazione, in quanto l’esclusione dell'aggravante di cui all’art. 7 l. n . 203 del 1991 e l’as soluzione dell'imputato dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa avrebbero imposto l’as soluzione anche per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Rodonò Emanuele,nato a Catania il 13/02/1971 avverso la sentenza del 13/05/2022della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e iricorsi; lettele conclusioni della parte civile, Comune di Vibo Valentia, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica degli avvocati Armando Veneto e Clara Veneto , difensori del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleCristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Clara Veneto, difensore di Rodonò Emanuele, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato Emanuele Rodonò per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. perché,quale Vicedirigente della Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia,rivelava all'avvocato Antonio Galati informazioni coperte da segreto d'ufficio e,in particolare,il coinvolgimento della Squadra mobile di Vibo Valentia nell'arresto per detenzione di armi da guerradi Pierluigi Sorrentino,Sacha Fortuna, CaterinaCutrullà,operato dalla Squadra mobile di Bologna, eseguito sulla base di attività di intercettazione svolte congiuntamente dai due reparti e delle quali non si faceva intenzionalmente menzione nel verbale di arresto,così da non rendere pubblico che l'operazione si inseriva in una più ampia indagine.
Il ricorrente, inoltre,è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei M inistri e M inistero dell'Interno,danno da liquidarsi in separato giudizio. La Corte di appello di Catanzaro,in riforma di tale sentenza,ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenzahaproposto ricorso per cassazione il difensore di Emanuele Rodonòdenunciando u n unico motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.326 cod. pen., 129 , 546 , 578 cod. proc. pen. Rileva il difensore chela disposizione di cui all'art. 129 , comma 2 , c od. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con la pronuncia di condanna in primo grado,per cui il giudice di appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato,è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art . 578 cod. proc. pen.,sull'azione civile, necessariamente compiendo una valutazione approfondita del compendio probatorio.
Nel caso di specie nessuna valutazione sarebbe stata compiuta in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e,segnatamente, dell'offensiv ità della condotta -sebbene la difesa avesse dedotto che la notizia asseritamente coperta da segreto era,in realtà, già di pubblico dominio - e della sussistenza dell'elemento psicologico. Inoltre, si contesta che la telefonata di cui al prog.4631 RIT486/2011, tra il ricorrente e l'avvocato Antonio Galati , contenga riferimenti alla circostanza che l'operazione erastata fatta nei confronti di alcuni appartenenti al gruppo dei “Piscopisani”, per cui non è dato comprendere quale indagine avrebbe compromesso l'informazione veicolata all'avvocato.
3. Con i motivi aggiunti la difesa ha ded otto i vizi di violazione di legge di difetto dimotivazione, in quanto l’esclusione dell'aggravante di cui all’art. 7 l. n . 203 del 1991 e l’as soluzione dell'imputato dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa avrebbero imposto l’as soluzione anche per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’odierno processo è collegato ad altro, a carico di Pantaleone Mancuso più altri, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.e numerosi reati fine, concluso con l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Nelpresente processo Antonio Galati è stato rinviato a giudizio per il reato di partecipazione all’associazione di cui sopra e Emanuele Rodonò per i d elitt i di concorso esterno e di rivelazione di segreti d’ufficio, per aver fornito un contributo utile al rafforzamento della cosca Mancuso veicolando in favore della stessa, tramite l'avvocato Galati,informazioni su indagini in corso, reato, quest’ultimo, aggravato dalla finalità agevolativadella cosca.
Nel giudizio di primo grado, Antonio Galati è stato condannato per concorso esterno, mentre il ricorrente è stato assolto da tale reato, perché il fatto non sussiste,ed è stato condannato per rivelazione di segreti d’ufficio, con esclusione dell'aggravante dell’agevolazione della cosca. In secondo grado, Antonio Galati è stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre il ricorrente è stato prosciolto per essereil reato di r ivelaz ione di segreti di ufficioestinto per intervenuta prescrizione.
3. La sentenza di secondo grado, premesso che il reato di rivelazione di segreti di ufficio si era prescritto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ha rilevato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244274 – 01 ) . R ichiamat o, poi, l’orientamento secondo cui tali principi devono esserecontemperati con la presenza della parte civile ( Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880) che impone di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito,ha respinto le censure dedotte dal ricorre nte , relative al difetto di offensività della condottae alla mancanza di elemento soggettivo del reato. Ciò in quanto il reato « risulta provato dalla telefonata intercettata tra il Galati e il Rodonò, il cui contenuto è inequivoco e non si presta ad interpretazioni alternative ». 4.La parte di interesse di tale conversazione, che costituisce l’unico elemento di prova a carico dell’imputato, è riportata nella sentenza di primo grado.
Cui la sentenza di secondo grado rinvia (pag. 39) ; in essa l’imputat o, parlando con l’avvocato Galati afferma «compare, stanotte abbiamo fatto il colpaccio con i colleghi di Bologna». Secondo i giudici di merito, il ricorrente, pur riferendosi a una operazione di polizia già di dominio pubblico, avrebbe rivelato all’interlocutore un aspetto delle indagini che nonera stato reso noto, ossia il fatto che esse riguardavano il gruppo dei “Piscopisani”, cosca rivale del clan Mancuso. Né la sentenza di primo grado né quella di secondo grado indicano, però, da quali elementi sia stata tratta questa deduzione, del tutto assente nel dialogo captato.
Né, dal punto di vista logico, si comprende quale possa essere stato il senso della presunta rivelazione, fatta a un soggetto, l’avvocato Galati, che è stato assolto dal reato di concorso esterno in una associazionedi stampo mafioso, che , a sua volta,è stata ritenuta insussistente. Risulta, dunque, con immediata evidenza, la assoluta assenza di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con più favorevole formula di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l