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Sentenza — n. 11252/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian citizen's cassation appeal dismissed due to withdrawal and consent to German surrender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Vincenzo Vivacqua, formally withdrew the request and consented to his surrender to German authorities. Although the appellant argued that the lower court erred in applying Italian and European human rights law regarding his lack of knowledge of the German proceedings and the absence of a surrender condition, he had already renounced his rights. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed to a merits review, ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 Conv. EDU; Art. 18-bis, comma 2 e 19, comma 2, legge n. 69 del 2005: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request and consents to the execution of the judgment, thereby precluding any further judicial review of the substantive legal issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal consent to surrender European arrest warrant Italian criminal procedure code traffico di canapa situazione nel paese d'origine allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 Conv. EDU
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 6 Conv. EDU , all'art.
Art. 18-bis, comma 2 legge n. 69 del 2005
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 18-bis, comma 2 e 19, comma 2, legge n.
Art. 19, comma 2 legge n. 69 del 2005
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, attesa l'intervenuta rinuncia e la prestazione del consenso alla consegna, ricorrendo ad avviso del Collegio le condizioni per non gravare il ricorrente, oltre che del pagamento delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Art. 22, comma 5 legge n. 69 del 2005
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vivacqua Vincenzo, n. Wattwil (Svizzera) il 12/12/1994 avverso la sentenza n. 15/25 della Corte di appello di Milano del 06/02/2025 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino italiano Vincenzo Vivacqua all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, che l'ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo del 18 novembre 2024 emesso per l'esecuzione dell'ordine interno del Giudice presso la Pretura di Halle an der Saale in ordine all'accusa provvisoria di concorso in traffico illecito di sostanze stupefacenti (dtre 32 kg. complessivi di cannabis) tra la Spagna e la Germania, avvenuto il 20 gennaio 2022. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto di non dover subordinare la consegna di Vivacqua alla possibilità di scontare la pena eventualmente inflittagli in Italia, avendone rilevato l'assenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale, avendovi il consegnando - nato in Svizzera, dove vive tutta la sua famiglia - mantenuto solo scarsi legami, circoscritti alla formale residenza presso il paese di Amendolara, dove vive l'anziana nonna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, deducendo due motivi di censura. 2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 6 Conv. EDU , all'art. 6, comma 1-bis, lett. a, legge n. 69 del 2005 e ai par. 170 e 163 del Codice di procedura penale tedesco in ordine alla mancata conoscenza da parte del ricorrente del procedimento penale pendente a suo carico in Germania. 2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 18-bis, comma 2 e 19, comma 2, legge n. 69 del 2005 in relazione alla mancata subordinazione dell'esecuzione del mandato alla condizione di poter scontare la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà in Italia.

3. Con dichiarazione eseguita nel luogo di detenzione in data 14 marzo 2025, tempestivamente comunicata a questa Corte, il ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di rinunziare al ricorso e di consentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria tedesca.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, attesa l'intervenuta rinuncia e la prestazione del consenso alla consegna, ricorrendo ad avviso del Collegio le condizioni per non gravare il ricorrente, oltre che del pagamento delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.